INDUSTRIA, crisi siderurgia. Ex Ilva: la Corte Appello Milano conferma il blocco degli altiforni

Milano, 5 ottobre 2026 – La Corte d’Appello di Milano ha confermato il provvedimento mediante il quale nello scorso mese di luglio era stato disposto lo spegnimento degli altoforni dell’ex Ilva. Il collegio giudicante presieduto da Giuseppe Ondei ha dunque respinto la seconda istanza di sospensiva che era stata presentata dai legali dell’impresa in amministrazione straordinaria e di AdI. Lo scorso 11 settembre, i giudici avevano confermato lo spegnimento dell’area a caldo rigettando la prima istanza delle società Acciaierie d’Italia e Ilva. «Il diritto alla salute dei cittadini prevale sul resto», questo in sintesi il contenuto del dispositivo nelle undici pagine della motivazione. Ad avviso dei magistrati del collegio giudicante, pur dando atto che in udienza era stato segnalato che «l’attività produttiva è in via di sospensione» e, con ciò, paventando un marcato ridimensionamento dell’interesse cautelare rappresentato nei ricorsi, è stato ritenuto come l’eventuale spegnimento degli altiforni «appaia, in ogni caso, cedevole rispetto al preminente diritto alla salute nell’ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi». In particolare, a prescindere dalle valutazioni di merito assunte con il decreto n. 425/2026 dello scorso luglio, che restano estranee al presente procedimento, è stato ritenuto che «anche in tale evenienza (cioè lo lo spegnimento degli altiforni) la tutela del diritto alla salute risulti comunque prevalente, nel doveroso rispetto dell’interpretazione data in sede comunitaria, oltre che delle stesse previsioni costituzionali di diritto interno». Nulla cambia per il collegio relativamente al presunto «elemento di novità» costituito dalle ricorrenti Ilva SpA e Acciaierie D’Italia holding, entrambe in amministrazione straordinaria, l’udienza fissata davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 2026, «non valutabile in termini di elemento sopravvenuto e che, diversamente da quanto rappresentato, non possa incidere sul giudizio di bilanciamento».

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