Roma, 21 ottobre 2026; a cura di Roberto De Vita, pubblicato su “DevitaLaw” il 20 ottobre 2026, https://www.devita.law/militarizzazione-ordine-pubblico-sicurezza-democratica/ – In questo contesto, il ricorso alle Forze armate per servizi di sicurezza interna non può essere valutato sulla base della sola disponibilità di personale, poiché il presidio di obiettivi sensibili e la gestione dinamica delle manifestazioni presuppongono competenze e modalità operative specifiche. [1] Il bilanciamento tra tutela delle libertà costituzionali e mantenimento dell’ordine pubblico impone una valutazione che consideri anche le conseguenze organizzative e istituzionali della protratta presenza militare. L’evoluzione dei fenomeni sociali richiede, infatti, un rafforzamento delle capacità di analisi, prevenzione e intervento specializzato delle Forze di polizia, nel quadro della direzione civile della pubblica sicurezza.
SICUREZZA E PROGRESSIVA SOVRAPPOSIZIONE DELLE FUNZIONI DELLO STATO
La crescente domanda di sicurezza ha progressivamente modificato non soltanto le politiche di prevenzione della criminalità, ma anche la percezione degli strumenti attraverso i quali lo Stato garantisce la convivenza civile. In questo contesto, il ricorso alle Forze armate per esigenze di sicurezza interna viene frequentemente prospettato come una risposta immediata e rassicurante, la cui efficacia sembra trovare una prima conferma nella disponibilità di personale già organizzato, disciplinato e armato. L’apparente semplicità di tale soluzione rischia, tuttavia, di lasciare in secondo piano la complessità delle funzioni alle quali si intende destinare le risorse militari. La difesa militare e la tutela dell’ordine pubblico costituiscono entrambe espressioni essenziali della sovranità statale, pur rispondendo a finalità e presupposti profondamente differenti. La prima è orientata alla protezione dello Stato rispetto a minacce che possono richiedere l’impiego di capacità di combattimento, mentre la seconda si esercita all’interno della comunità politica, nei confronti di soggetti la cui eventuale condotta illecita non determina il venir meno della titolarità dei diritti fondamentali. La diversità delle funzioni si riflette nella formazione professionale, nelle modalità di intervento e nella relazione giuridica tra chi esercita la forza e chi ne è destinatario. La distinzione tra soldato e operatore di polizia, pertanto, non può essere ricondotta alla sola appartenenza militare, ma deve essere individuata nella specifica competenza richiesta dall’attività concretamente esercitata. È proprio la presunta fungibilità di professionalità sviluppate per finalità differenti a sollevare le maggiori criticità, in un settore nel quale la crescente complessità delle esigenze di sicurezza interna richiede livelli sempre più elevati di specializzazione.[2]
IL QUADRO COSTITUZIONALE: DIFESA MILITARE E LIBERTÀ CIVILI
La Costituzione non prevede un divieto assoluto di impiego delle Forze armate sul territorio nazionale per esigenze di sicurezza interna. La definizione dei presupposti e dei limiti di tale impiego richiede, tuttavia, una lettura sistematica delle disposizioni che disciplinano l’organizzazione militare e delle garanzie costituzionali che condizionano l’esercizio dei poteri pubblici. L’articolo 52 della Costituzione, nell’affermare il dovere di difesa della Patria, prescrive che l’ordinamento delle Forze armate si informi allo spirito democratico della Repubblica, mentre gli articoli 13, 16, 17 e 21 tutelano libertà fondamentali suscettibili di essere incise dalle misure adottate per la salvaguardia della sicurezza interna. [3] Particolare rilievo assume, in questa prospettiva, il diritto di riunione, riconosciuto dall’articolo 17 a quanti si riuniscano pacificamente e senz’armi. Per le riunioni in luogo pubblico, in particolare, la medesima disposizione ammette il divieto soltanto in presenza di comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. La disciplina costituzionale impone, pertanto, di considerare l’ordine pubblico anche quale presupposto dell’effettivo esercizio delle libertà, anziché come un interesse di per sé destinato a prevalere su di esse. Il dissenso, anche nelle sue espressioni più radicali, appartiene alla fisiologia del pluralismo democratico. Laddove una manifestazione sia segnata da condotte violente, l’intervento dello Stato deve confrontarsi con la concreta gravità dei comportamenti, evitando di attribuire indistintamente a tutti i partecipanti una connotazione ostile. La necessità di reprimere gli illeciti non può estendersi, in altri termini, sino a fare del conflitto sociale in sé l’oggetto dell’intervento repressivo. Sul piano internazionale, il Comitato Onu per i diritti umani, nel Commento generale n. 37 del 2020 relativo all’articolo 21 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha sottolineato come la gestione delle manifestazioni debba essere affidata a operatori di polizia specificamente formati, escludendo, in linea di principio, il ricorso a personale militare. L’eventuale impiego di quest’ultimo in funzione di supporto, ammesso in circostanze eccezionali e su base temporanea, deve essere accompagnato da un’adeguata formazione in materia di diritti umani e dal rispetto degli stessi standard internazionali applicabili agli operatori di polizia. [4]
DIREZIONE CIVILE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
All’interno del nostro ordinamento, la legge 1° aprile 1981, n. 121 segna un passaggio fondamentale nell’evoluzione dell’amministrazione della pubblica sicurezza. La smilitarizzazione della Polizia di Stato si inserisce nella definizione di un sistema imperniato sulla direzione civile, sul coordinamento delle Forze di polizia e sulla riconoscibilità delle responsabilità istituzionali. L’articolo 1 attribuisce al Ministro dell’interno la responsabilità della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché l’alta direzione e il coordinamento dei relativi servizi, mentre l’articolo 16 individua le Forze di polizia chiamate a concorrere a tali funzioni. La presenza dell’Arma dei Carabinieri all’interno di questo sistema costituisce un esempio significativo della compatibilità tra ordinamento militare ed esercizio stabile delle funzioni di polizia. [5] A queste ultime corrispondono, tuttavia, secondo un criterio funzionale, specifiche attribuzioni istituzionali, una formazione professionale dedicata e un’organizzazione operativa consolidata, la cui rilevanza emerge soprattutto rispetto ai reparti destinati alla gestione dell’ordine pubblico e delle tensioni di piazza.
MODELLO ITALIANO DI ORDINE PUBBLICO: SPECIALIZZAZIONE CIVILE E MILITARE
L’attuale sistema italiano dispone di una struttura articolata di reparti organizzati e specializzati per la gestione dell’ordine pubblico. Un ruolo centrale è svolto dai Reparti Mobili della Polizia di Stato, il cui personale, suddiviso in contingenti e squadre, è sottoposto ad addestramento periodico e opera secondo procedure di schieramento e di intervento calibrate sulle caratteristiche dei diversi possibili scenari, dalle manifestazioni pubbliche agli eventi sportivi e ai grandi eventi. [6] A questo dispositivo concorrono, secondo le determinazioni dell’autorità di pubblica sicurezza, i Reggimenti e i Battaglioni della 1ª Brigata Mobile dell’Arma dei Carabinieri. La partecipazione ai servizi di ordine pubblico costituisce una funzione istituzionale qualificante di tali reparti, accanto alla vigilanza degli obiettivi sensibili, al supporto territoriale e agli ulteriori compiti loro assegnati. Seppur si tratti di militari, l’addestramento specialistico, l’inquadramento e l’esperienza maturata nell’impiego operativo ne definiscono una professionalità che non può essere assimilata a quella di un ordinario reparto di fanteria. [7] Nell’ambito delle rispettive attribuzioni, concorrono inoltre al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica i reparti Antiterrorismo e Pronto Impiego (ATPI) della Guardia di Finanza, conosciuti come «Baschi Verdi». Si tratta di militari formati specificamente nelle tecniche di polizia presso la Scuola di Addestramento di Specializzazione di Orvieto, e destinati a svolgere, accanto alle attività antiterrorismo, di pronto impiego e di contrasto ai traffici illeciti, funzioni di concorso ai servizi di ordine e sicurezza pubblica. [8] L’integrazione di reparti civili e militari specializzati costituisce, pertanto, un elemento strutturale del modello italiano, che rende meno persuasiva la prospettiva di affidare, in funzione sostitutiva, la gestione di disordini complessi a unità dell’Esercito non ordinariamente destinate a tali servizi. Il ricorso a reparti specializzati non presuppone, d’altra parte, una valutazione negativa delle capacità professionali dei soldati. Le missioni militari richiedono elevati livelli di disciplina, autocontrollo e competenza, anche nell’applicazione delle regole d’ingaggio, nella protezione dei civili e nello svolgimento di attività di stabilizzazione. Si tratta, tuttavia, di capacità maturate nell’ambito di scenari e finalità operative differenti da quelle che caratterizzano la gestione dell’ordine pubblico. Quest’ultima richiede una preparazione specifica nella comprensione delle dinamiche psicologiche della folla, nella distinzione tra provocazioni e minacce effettive, nella modulazione della presenza dei reparti e nella gestione delle forme più aspre di contestazione, il cui valore costituzionale deve essere pienamente compreso dagli operatori. L’eventuale destinazione a tali servizi di unità militari (come quelle dell’Esercito) prive di una preparazione specialistica comporterebbe, pertanto, la necessità di predisporre percorsi prolungati di formazione e addestramento, procedure dedicate ed equipaggiamenti adeguati, ponendo anche una questione di razionalità amministrativa rispetto alla possibilità di rafforzare le professionalità già presenti nelle Forze di polizia.
PREVENZIONE, DIREZIONE E GESTIONE: UN SISTEMA INTEGRATO
Alla specializzazione dei reparti operativi si affianca, poi, un’articolata organizzazione delle attività preventive e di direzione, attraverso la quale le informazioni raccolte vengono valutate e utilizzate nella predisposizione dei servizi. Sul versante dell’analisi e dell’attività informativa, le Divisioni Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS), incardinate nelle Questure, operano in raccordo funzionale con la Direzione centrale della polizia di prevenzione (DCPP), contribuendo anche all’individuazione di fenomeni e situazioni potenzialmente rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica. [9] Le risultanze dell’attività preventiva confluiscono in un più ampio processo di valutazione e pianificazione, al quale partecipano le diverse articolazioni dell’amministrazione della pubblica sicurezza e le altre Forze di polizia. Nell’ambito delle competenze del ministro dell’Interno, del prefetto e del questore si sviluppano il coordinamento istituzionale e la predisposizione dei servizi, sino alla direzione tecnica delle operazioni sul terreno. I tavoli tecnici e l’esame delle caratteristiche delle singole manifestazioni consentono di tradurre le informazioni disponibili in dispositivi operativi commisurati alle singole esigenze concrete. [10] La compresenza di reparti appartenenti a organizzazioni con differenti strutture gerarchiche richiede, inoltre, la condivisione di procedure, linguaggi e modalità operative che rendano effettivo il coordinamento anche nella fase dinamica del servizio. Negli scenari caratterizzati da una rapida evoluzione degli eventi, l’individuazione dei soggetti competenti a disporre gli spostamenti, autorizzare gli interventi e valutarne l’interruzione assume particolare rilievo, poiché la compatibilità formale delle catene di comando non garantisce, da sola, l’interoperabilità dei reparti impiegati. È proprio tale combinazione di fattori (conoscenza preventiva, valutazione istituzionale e professionalità di intervento) a garantire la tenuta del sistema della gestione italiana dell’ordine pubblico. Ciò non basta a desumerne una efficacia assoluta, né a basarne l’efficacia sul solo richiamo all’assenza di incidenti. Questa, tuttavia, può essere valutata anche sulla capacità di consentire lo svolgimento di numerose manifestazioni senza il verificarsi di escalation. Ad esempio, la Polizia di Stato ha rilevato che nel 2024 soltanto in una quota minoritaria di esse (il 3%) si sono verificati incidenti. [11]
“STRADE SICURE” E LA STABILIZZAZIONE DELL’ECCEZIONE
Il ricorso continuativo alle Forze armate per compiti di sicurezza interna trova nell’operazione «Strade Sicure» il suo esempio più significativo. Introdotta nel 2008 con l’articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125, l’operazione nasceva per rispondere a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità. La previsione, infatti, disponeva l’impiego di personale delle Forze armate in servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattugliamento in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Ai militari non appartenenti all’Arma dei Carabinieri erano riconosciute, nell’esecuzione di tali servizi, funzioni di agente di pubblica sicurezza, con espressa esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. L’impianto normativo originario delimitava, dunque, l’intervento militare sia quanto alle finalità perseguite, sia rispetto alle attribuzioni del personale impiegato. La prosecuzione dell’operazione, attraverso successivi interventi legislativi, ha progressivamente consolidato un dispositivo concepito per esigenze eccezionali, sollevando interrogativi sulla perdurante giustificazione di tale impiego e dei limiti entro i quali potesse essere mantenuto nel tempo. Il consolidamento di simili dispositivi presenta anche una dimensione politico-comunicativa, legata all’immediata visibilità della presenza militare sul territorio, assai più percepibile rispetto agli investimenti nella prevenzione, nell’attività investigativa, nella formazione e nella mediazione. La consistenza numerica del personale schierato non rappresenta, tuttavia, un indicatore sufficiente dell’efficacia dell’intervento, la cui valutazione richiederebbe di considerare i risultati effettivamente conseguiti. Il mantenimento di uno strumento di eccezione, inoltre, non dimostra, di per sé, la persistenza del bisogno che ne aveva originariamente giustificato l’adozione e può diventare un modo per nascondere carenze strutturali. [12] La risalente introduzione del dispositivo non attenua, peraltro, le differenze operative tra la vigilanza di obiettivi sensibili, quali ambasciate e infrastrutture strategiche, e la gestione di manifestazioni alle quali partecipino migliaia di persone. Al tempo stesso, anche l’argomento della necessità di integrare le risorse delle Forze di polizia non consente di presumere l’idoneità del personale impiegato alla gestione dinamica degli eventi di ordine pubblico. Inoltre, la protrazione dei servizi di sicurezza interna comporta un costo-opportunità per le Forze armate, il cui personale deve poter mantenere livelli adeguati di addestramento specialistico, prontezza operativa e interoperabilità, in funzione delle esigenze proprie della difesa. Le rotazioni possono attenuare l’incidenza di tali impieghi sulla preparazione dei reparti, senza tuttavia escludere la necessità di valutarne gli effetti. Il beneficio conseguito sul versante della sicurezza interna deve quindi essere confrontato anche con le conseguenze che la destinazione di risorse militari a tali servizi può determinare sulla capacità di risposta alle minacce proprie delle Forze armate.
IMPIEGO RESPONSABILE DELLA FORZA
Nella gestione delle manifestazioni, il ricorso alla forza costituisce uno dei profili giuridicamente più delicati. L’articolo 53 del codice penale, nel disciplinare l’uso legittimo delle armi e degli altri mezzi di coazione fisica, non attribuisce al pubblico ufficiale una facoltà indiscriminata di ricorrervi, ma subordina l’operatività della causa di giustificazione alla sussistenza di specifici presupposti, da valutare secondo criteri di necessità e proporzionalità. L’interpretazione della disposizione deve inoltre confrontarsi con le garanzie convenzionali poste dagli articoli 2, 3 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, rispettivamente a tutela della vita, contro la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, e a garanzia della libertà di riunione. [13] La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiarito che, nei casi di impiego della forza potenzialmente letale, la valutazione della compatibilità dell’intervento con gli obblighi convenzionali non può esaurirsi nell’esame della condotta di chi abbia materialmente esercitato la coercizione, dovendo investire anche le scelte relative alla pianificazione e al controllo dell’operazione. [14] Assumono così rilievo, già nella fase di predisposizione del dispositivo, la preparazione del personale, la scelta degli strumenti e le modalità organizzative dell’intervento. A tal proposito, la CEDU ha più volte richiamato l’importanza della pianificazione e del controllo delle operazioni. [15] La compresenza, nel medesimo scenario, di manifestanti pacifici, persone estranee agli scontri, gruppi violenti e soggetti vulnerabili rende particolarmente complessa la scelta delle misure da adottare. Le modalità dell’intervento devono essere commisurate alla natura e alla gravità dei comportamenti concretamente affrontati, così da contenere le condotte illecite senza compromettere, oltre quanto necessario, la prosecuzione delle attività lecite e l’esercizio della libertà di manifestare. A maggior ragione, quanto maggiore è la disponibilità della forza, tanto più elevata deve essere la capacità professionale di saperne governare e limitare l’impiego.
LE FOLLE, LA PERCEZIONE DI LEGITTIMITÀ E L’ESCALATION
Gli studi di psicologia sociale hanno progressivamente contribuito a superare la rappresentazione della folla come una collettività indistinta, necessariamente irrazionale e incline alla violenza. Diverse ricerche attribuiscono particolare rilievo ai processi di identificazione collettiva e alle interazioni che si sviluppano tra i partecipanti e le autorità incaricate della gestione dell’ordine pubblico. Un intervento percepito come indiscriminato può alterare tali relazioni, inducendo gruppi inizialmente differenti a riconoscersi in una comune posizione di contrapposizione e favorendo, in tal modo, l’estensione del conflitto. [16] Sul punto, assumono rilievo anche le indicazioni dell’OSCE/ODIHR [17], che valorizzano la comunicazione, la circolazione delle informazioni, la differenziazione degli interventi e la facilitazione dell’esercizio del diritto di riunione. La valutazione dell’efficacia dei servizi deve pertanto considerare, accanto alla gestione degli incidenti verificatisi, la capacità di prevenirne l’insorgenza e di assicurare la prosecuzione delle attività lecite. Alla possibile funzione deterrente di personale militare si accompagna il rischio che questo venga recepito come ulteriore espressione di una contrapposizione tra autorità e partecipanti. In concreto, tale effetto può dipendere anche dalle modalità di schieramento, dalla postura degli operatori, dall’equipaggiamento e dalla visibilità dell’armamento, elementi suscettibili di influenzare la percezione di legittimità dell’intervento. Il rischio è una progressiva rappresentazione dicotomica: da una parte lo Stato, dall’altra una porzione della società percepita come minaccia. L’autorità di polizia, invece, deve poter essere riconosciuta come garante della legalità anche da chi contesta radicalmente il Governo[18].
MILANO, OTTOBRE 2026: IL LIMITE DEGLI INDICATORI TRADIZIONALI
I disordini verificatisi a Milano il 17 e 18 ottobre 2026 pongono, accanto alle questioni relative alle modalità di intervento, un ulteriore problema concernente la capacità di prevenzione. Le prime ricostruzioni giornalistiche hanno descritto episodi di violenza di particolare intensità e un coinvolgimento significativo di giovani – tra cui molti minorenni – con la presenza di partecipanti provenienti da diverse zone dell’area metropolitana. La gravità dei fatti impone, naturalmente, un rigoroso accertamento su quali siano responsabilità individuali e delle eventuali forme di organizzazione. [19] Sarebbe tuttavia prematuro ricondurre l’insieme degli eventi a una matrice unitaria, così come affermare che tutti i protagonisti fossero estranei a gruppi strutturati. L’età dei partecipanti, la loro provenienza territoriale, l’eventuale eterogeneità sociale, le modalità di aggregazione e il ruolo delle piattaforme digitali costituiscono altrettanti elementi che richiedono verifiche puntuali. Proprio questa cautela consente di formulare l’interrogativo più importante: che cosa accade quando la mobilitazione violenta non si può leggere agevolmente attraverso appartenenze politiche, organizzazioni note e riconoscibili, leadership stabili o direttrici investigative consolidate? In simili circostanze, le eventuali difficoltà di previsione potrebbero dipendere non solo dall’assenza di segnali, ma dalla dispersione degli stessi, dalla rapidità con la quale si aggregano comportamenti individuali e dalla debolezza dei legami tra i partecipanti. I dispositivi informativi tradizionali, particolarmente efficaci in presenza di organizzazioni e interlocutori identificabili, potrebbero incontrare maggiori ostacoli di fronte a mobilitazioni episodiche, trasversali e scarsamente gerarchizzate. Si tratta, tuttavia, di una possibile chiave interpretativa, la cui applicabilità ai fatti esaminati richiede ulteriori riscontri e non può essere ancora assunta come una conclusione investigativa già acquisita. L’eventuale conferma di un fenomeno di simili caratteristiche renderebbe necessario affinare le capacità di analisi, valorizzare l’esperienza dei reparti specializzati e aggiornare le procedure di prevenzione e de-escalation. Sostituire a tale percorso una risposta prevalentemente militare rischierebbe, invece, di accentuare la distanza tra le caratteristiche dei fenomeni da comprendere e affrontare e gli strumenti predisposti per la loro gestione, riducendo il grado di specializzazione dell’intervento proprio nei contesti che presentano maggiori difficoltà di interpretazione e prevenzione.
ARMAMENTO ED EQUIPAGGIAMENTO
Le caratteristiche dell’equipaggiamento costituiscono poi un ulteriore profilo di valutazione dell’eventuale impiego di reparti militari nella gestione delle manifestazioni. Le dotazioni individuali del soldato sono, infatti, generalmente concepite per scenari operativi differenti da quelli dell’ordine pubblico, nei quali l’intervento richiede la disponibilità di strumenti e procedure che consentano di graduare la risposta in relazione alle circostanze concrete. Le armi da fuoco, ad esempio, non rappresentano un mezzo ordinario di gestione delle folle, che esige soluzioni operative intermedie, capaci di evitare una scelta obbligata tra il mancato intervento e il ricorso all’uso della forza letale. Il tema dell’adeguatezza delle dotazioni si pone anche rispetto ai mezzi non letali o meno letali, il cui impiego improprio o indiscriminato può comunque provocare lesioni gravi. Le linee guida dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani richiamano, a tale riguardo, la necessità di valutare le caratteristiche degli strumenti, i rischi connessi al loro utilizzo, il contesto operativo e le modalità concrete dell’intervento, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità. [20] Anche in questo caso, la valutazione deve essere effettuata tenendo conto delle competenze degli operatori e delle procedure che ne disciplinano l’impiego.
IL PARADOSSO DELLA SICUREZZA DEMOCRATICA
Da questa prospettiva emerge, allo stato, la necessità di privilegiare il rafforzamento non solo degli organici delle Forze di polizia, ma anche delle capacità specialistiche richieste alla luce dei più recenti cambiamenti sociali, attraverso investimenti nella formazione continua, nell’adeguatezza delle dotazioni e delle procedure operative, nonché sulla tutela degli stessi operatori. Un ruolo essenziale assume la prevenzione, fondata sull’attività informativa, sulla conoscenza dei contesti e, ove possibile, sul dialogo con gli organizzatori delle manifestazioni. La capacità di contenere selettivamente le condotte violente, preservando il pacifico esercizio del diritto di riunione e prevenendo l’escalation, rappresenta un criterio fondamentale per valutare l’efficacia dell’intervento e incrementare l’autorevolezza delle Istituzioni. Al contrario, la trasformazione dell’impiego delle Forze armate in strumento ordinario di gestione del conflitto sociale presenta criticità che, ad oggi, non possono essere superate con la sola giustificazione dell’incremento di personale impiegato. Si determina così un paradosso: nel tentativo di rafforzare la sicurezza attraverso strumenti militari, lo Stato rischia di indebolire proprio le caratteristiche che rendono democraticamente legittimo l’esercizio della funzione di pubblica sicurezza. Uno Stato di diritto dovrebbe invece saper distinguere la violenza dal dissenso, la minaccia dal conflitto e la pura repressione dell’illecito dalla tutela delle libertà. In tale ottica, la forza dello Stato non si esprime nella possibilità di esercitare strumenti di coercizione, ma nella capacità di gestirli.
RIFERIMENTI
[1] R. De Vita, G. Caprini, M. Della Bruna, «Dalla presunzione di innocenza all’età colpevole», DEVITALAW, 25 gennaio 2025; G. Caprini, M. Della Bruna, «Il naufragio della giustizia minorile di fronte alla deriva della sofferenza giovanile», DEVITALAW, 2 febbraio 2024.
[2] M. Weber, La politica come professione (1919); E. Bittner, The Functions of the Police in Modern Society, 1970; J.-P. Brodeur, The Policing Web, Oxford University Press, 2010.
[3] Oltre tali norme costituzionali, meritano menzione anche l’art. 11 CEDU, che tutela la libertà di riunione pacifica e di associazione, ammettendo restrizioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica per ragioni di sicurezza nazionale o pubblica, prevenzione dei disordini o dei reati e tutela della salute, della morale e dei diritti altrui, e l’art.. 21 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che riconosce il diritto di riunione pacifica, consentendo limitazioni conformi alla legge e necessarie in una società democratica per la tutela della sicurezza nazionale o pubblica, dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica e dei diritti e delle libertà altrui.
[4] UN Human Rights Committee, General Comment No. 37 (2020), CCPR/C/GC/37, par. 80.
[5] Cfr. anche artt. 159, comma 1, lett. a) e 162, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).
[6] Polizia di Stato, Poliziamoderna, Compendio dati 2024, sezione «Reparti mobili», https://www.poliziadistato.it/statics/29/compendio-dati-2024-1.pdf; Polizia di Stato, portale della formazione, specializzazione per il personale dei Reparti Mobili, https://formazione-coll.poliziadistato.it/course/section.php?id=75
[7] Arma dei Carabinieri, «Reggimenti e Battaglioni», sito istituzionale, https://www.carabinieri.it/chi-siamo/oggi/organizzazione/mobile-e-speciale/1-brigata-mobile/reggimenti-e-battaglioni.
[8] Guardia di Finanza, «La Sicurezza pubblica», https://www.gdf.gov.it/it/cosa-facciamo/polizia-economico-finanziaria/concorso-alla-sicurezza-interna-ed-esterna-del-paese/la-sicurezza-pubblica; «AT.P.I.», https://www.gdf.gov.it/it/chi-siamo/organizzazione/specializzazioni/anti-terrorismo-pronto-impiego.
[9] Direzione centrale della polizia di prevenzione e DIGOS: cfr. comunicazioni istituzionali, Questura di Roma, «Esecuzione di sette misure cautelari», 2026, https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/34536a30fa8ab4129990742734; per l’assetto generale, legge n. 121/1981.
[10] Legge 1° aprile 1981, n. 121, artt. 1, 13 e 14; Questura di Ancona, «Dispositivo per l’Ordine Pubblico del Summer Jamboree», 28 luglio 2023, https://questure.poliziadistato.it/Ancona/articolo/285564c3cb014fbde659296837.
[11] Questura di Napoli, «Il Capo della Polizia vicino ai poliziotti a Capodanno», 1° gennaio 2025, https://questure.poliziadistato.it/it/Napoli/articolo/320667766f342f397892718727.
[12] G. Agamben, Stato di eccezione, 2003; P. B. Kraska e V. E. Kappeler, Militarizing American Police, Social Problems, 1997 (riferimenti teorici e comparatistici).
[13] Cfr. United Nations, Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, 1990.
[14] Corte EDU, Grande Camera, McCann e altri c. Regno Unito, 27 settembre 1995, ric. 18984/91; Giuliani e Gaggio c. Italia, 24 marzo 2011, ric. 23458/02.
[15] CEDU, McCann e altri c. Regno Unito, cit.; Giuliani e Gaggio c. Italia, cit.; Cestaro c. Italia, 7 aprile 2015, ric. 6884/11.
[16] S. Reicher, The St. Pauls’ Riot, European Journal of Social Psychology, 1984; C. Stott e S. Reicher, How Conflict Escalates, Sociology, 1998; J. Drury e S. Reicher, Collective Action and Psychological Change, 2000.
[17] OSCE/ODIHR, Human Rights Handbook on Policing Assemblies, 2016; OSCE/ODIHR e Commissione di Venezia, Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly, terza edizione, 2019.
[18] D. della Porta e H. Reiter (a cura di), Policing Protest, 1998; D. della Porta, Social Movements, Political Violence, and the State, 1995.
[19] RaiNews, TGR Lombardia, «Guerriglia in piazza Duomo», 17 ottobre 2026, https://www.rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2026/10/corteo-a-milano-alta-tensione-in-centro-tra-bombe-carta-e-fumogeni-f0caa5d7-bd60-478e-acb3-f7507383ec28.html; Corriere della Sera, cronaca di Milano, 20 ottobre 2026, https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/26_ottobre_20/milano-dopo-le-violenze-oltre-un-milione-di-danni-quasi-50-arresti-i-pm-rara-violenza-387fc9d2-7277-4ee2-bb37-b54503b7fxlk_amp.shtml.
[20] OHCHR, United Nations Human Rights Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement, 2020.


