Roma, 17 ottobre 2026; a cura di Valentina Guerrisi e Giada Caprini, pubblicato su “DeVita Law”, https://www.devita.law/condanna-sopravvive-assoluzione/ – Se il tradizionale processo mediatico comportava la sovrapposizione di un giudizio pubblico all’accertamento giudiziario, alla peculiarità dell’ambiente digitale consegue che quel giudizio continua a essere alimentato da contenuti sottratti alla sequenza temporale del procedimento. [1] Il «processo sociale permanente» trova così una propria dimensione nella dissociazione fra la cronologia dell’accertamento e la riemersione di informazioni obsolete che lo riguardano.
PROCESSO SOCIALE PERMANENTE
In tale quadro, la presunzione d’innocenza costituisce uno dei principi fondamentali attraverso i quali l’ordinamento dovrebbe tutelare la persona sottoposta a un procedimento penale, impedendo che l’accusa si traduca in un’anticipata attribuzione di colpevolezza. Tuttavia, gli strumenti in concreto predisposti per assicurarne l’effettività non sempre si rivelano adeguati alle trasformazioni dell’ambiente digitale, soprattutto a causa della loro frammentarietà. Secondo l’Osservatorio AGCOM sul sistema dell’informazione pubblicato nell’aprile 2026, nel primo semestre del 2025 Internet rappresentava la prima porta d’accesso alle notizie per il 55,8% degli italiani, contro il 43,2% della televisione. Fra i giovani tra 14 e 24 anni il 40,7% si informa esclusivamente online e più della metà degli iscritti a una piattaforma dichiara inoltre di venire a conoscenza delle notizie prima sui social che attraverso gli altri mezzi. [2] Ciò significa che, per una parte crescente della popolazione, l’informazione non arriva più attraverso una sequenza lineare (fatto-giornale-lettore), ma all’interno di un ambiente nel quale selezione editoriale, condivisione degli utenti e distribuzione algoritmica si sovrappongono. Il fenomeno attraversa sistemi informativi diversi: il Digital News Report 2026 del Reuters Institute registra, nei quarantotto mercati analizzati, un passaggio simbolicamente importante, per cui social media e piattaforme video sono diventati per la prima volta, in media, la modalità più diffusa di accesso alle notizie online, utilizzata dal 54% degli intervistati, contro il 51% dei siti e delle applicazioni direttamente gestiti dagli operatori dell’informazione. Il 10% usa già chatbot di intelligenza artificiale anche per informarsi, mentre la percentuale sale al 16% tra gli under 35. [3] Nel 2026, uno studio pubblicato su Nature Communications ha analizzato oltre 237.000 contenuti sottoposti a Community Notes [4] (strumento di fact-checking a gestione diffusa) sulla piattaforma X tra ottobre 2022 e giugno 2024, che avevano generato complessivamente più di 431 milioni di ripubblicazioni.
PERSISTENZA DELL’INFORMAZIONE DIGITALE E ASIMMETRIA DEGLI AGGIORNAMENTI
Quando la nota correttiva degli utenti diventava visibile, la successiva diffusione del contenuto fuorviante si riduceva mediamente del 61,2%. Al tempo stesso, la riduzione stimata delle ripubblicazioni complessive nelle prime 36 ore era soltanto del 14,9%, perché la correzione interveniva frequentemente dopo la fase iniziale e più virale della diffusione: il tempo mediano di comparsa della nota era di 18,1 ore, mentre metà delle ripubblicazioni osservate in quell’intervallo maturava mediamente entro circa 6,25 ore. [5] Lo studio riguarda la disinformazione sui social e non la cronaca giudiziaria, ma individua un problema generale, per cui correggere un’informazione quando essa ha già strutturato la percezione pubblica non equivale ad impedire che quella prima informazione continui a produrre effetti. La psicologia cognitiva descrive da tempo, con il “continued influence effect”, la possibilità che un’informazione continui a condizionare il ragionamento anche dopo essere stata corretta. [6] È coerente con tale effetto una ricerca pubblicata nel 2024 su PNAS Nexus, basata su post simulati relativi a candidati politici, che ha rilevato come accuse poi smentite continuavano a peggiorare la valutazione dei candidati anche a due giorni dalla correzione. [7] Nel processo penale, poi, l’asimmetria temporale può essere assai più radicale. Tra l’accusa e l’assoluzione non intercorrono ore o giorni, bensì possono trascorrere anche cinque, otto o dieci anni. Nel frattempo, però, la notizia di un’indagine ha prodotto titoli, commenti e video, e quando sopraggiunge un’archiviazione o un’assoluzione l’attenzione collettiva ormai si è già spostata su altre notizie di cronaca giudiziaria,
LA MEMORIA DIGITALE OLTRE IL TEMPO DEL PROCESSO
La progressiva riduzione dei costi di archiviazione dei dati ha mutato il rapporto fra memoria e dimenticanza, rendendo ordinaria la conservazione di informazioni che in precedenza richiedeva una precisa scelta sull’impiego delle risorse necessarie. [8] La possibilità di richiamare quelle tracce anche a distanza di anni, tuttavia, non si esaurisce in un ampliamento quantitativo degli archivi, poichè la replicabilità dei contenuti e la loro circolazione presso destinatari estranei al contesto originario ne modificano le condizioni di accesso e, talvolta, di interpretazione. [9] La memoria digitale, del resto, non costituisce un deposito statico, poiché i ricordi individuali e collettivi si formano anche attraverso gli strumenti con i quali le esperienze vengono registrate, condivise e successivamente richiamate. Le relazioni fra utenti, piattaforme e contenuti concorrono così a determinare quali tracce riemergano insieme quali nuovi collegamenti di ricerca che riguardano le persone coinvolte. [10] Nell’ambito dell’informazione giudiziaria assumono particolare rilievo, infatti, la persistenza delle notizie, la loro accessibilità selettiva e la possibilità di ritrovarle in contesti diversi. Ed è così che articoli e frammenti documentali possono rimanere disponibili e integrati in ulteriori ricostruzioni, anche mediante sistemi generativi. L’integrità del documento storico, pertanto, non garantisce di per sé la completezza della rappresentazione che ne deriva. Nel procedimento penale questo scarto acquista rilievo specifico, poiché ogni informazione su di esso assume significato anche in ragione della sua collocazione nella sequenza dell’accertamento. Una notizia relativa all’avvio di un’indagine può ancora essere storicamente esatta dopo l’archiviazione e nondimeno, se riproposta fuori dal nuovo e mutato contesto giudiziario, concorrere a una ricostruzione incompleta. La difficoltà non consiste, quindi, nella mera conservazione del contenuto originario, che può talvolta rispondere anche a legittime esigenze documentali e di cronaca, quanto nella sua riemersione secondo modalità che non necessariamente restituiscono in modo fedele gli sviluppi successivi. Occorre perciò considerare, accanto alla capacità degli archivi di preservare le informazioni, i criteri che ne governano la selezione, il “ranking” e la conseguente visibilità nei diversi ambienti digitali.
DALLA PIAZZA MEDIATICA ALL’ARCHITETTURA ALGORITMICA
Il passaggio da una circolazione dell’informazione giudiziaria prevalentemente affidata a soggetti editoriali identificabili a un ambiente nel quale documenti, immagini e resoconti possono essere estratti dal contesto originario, riprodotti e ricombinati in contenuti ulteriori ha inciso soprattutto sulle modalità della loro conservazione e successiva riemersione. La persistente accessibilità di tali informazioni non dipende, infatti, dalla sola disponibilità degli archivi, essendo condizionata anche dai sistemi di raccomandazione, attraverso i quali le piattaforme selezionano i contenuti e ne determinano l’ordine di presentazione e le condizioni di visibilità. Il regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act) riconosce la rilevanza di questa mediazione tecnica, prevedendo obblighi di trasparenza sui principali parametri dei sistemi di raccomandazione [11] e, per le piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi, specifici doveri di valutazione e attenuazione dei rischi sistemici, senza tuttavia disciplinare espressamente il problema della riproposizione di informazioni giudiziarie non integrate con i successivi sviluppi processuali. In particolare, l’art. 27 obbliga le piattaforme soggette alla disposizione che utilizzano sistemi di raccomandazione a rendere comprensibili i principali parametri che ne governano il funzionamento. Per le piattaforme e i motori di ricerca di dimensioni molto grandi, gli artt. 34 e 35 impongono inoltre di valutare i rischi sistemici derivanti anche dalla progettazione e dal funzionamento dei sistemi algoritmici e di adottare misure ragionevoli e proporzionate per attenuarli. [12] La memoria digitale non costituisce, dunque, il semplice risultato della conservazione documentale, ma risente delle caratteristiche delle infrastrutture tecnologiche che governano la reperibilità, la selezione e la circolazione delle informazioni, concorrendo a determinarne la permanenza nello spazio pubblico. Su tali dinamiche incide anche la diversa capacità dei contenuti di attrarre attenzione e propagarsi, rispetto alla quale alcune ricerche empiriche, pur condotte al di fuori dell’ambito giudiziario, hanno evidenziato il rilievo delle reazioni suscitate nell’utente da diverse tipologie di informazioni. Ad esempio, uno studio del MIT, tramite l’analisi di circa 126.000 storie circolate su Twitter, ha rilevato che le fake news si propagano più lontano, più rapidamente e più ampiamente di quelle vere, individuando proprio nel fattore della novità percepita e dell’impatto emotivo una delle possibili spiegazioni. [13] Ne consegue che, in assenza di meccanismi idonei a ricondurre i contenuti ai successivi sviluppi della vicenda cui si riferiscono, la memoria digitale può continuare a restituirne una rappresentazione temporalmente incompleta, nella quale la persistente visibilità delle informazioni originarie non trova un corrispondente aggiornamento rispetto agli esiti dell’accertamento giudiziario.
PRESUNZIONE DI INNOCENZA TRA GARANZIA PROCESSUALE E LIMITI ALLA COMUNICAZIONE
La presunzione di innocenza, sancita dall’art.27 secondo comma della Costituzione, secondo cui l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, trova corrispondenza nell’art. 6 § 2, CEDU e nell’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. A questa garanzia, riferita in primo luogo alla posizione dell’accusato nel procedimento, la disciplina europea ha progressivamente affiancato l’esigenza di governare le modalità della sua esposizione all’opinione pubblica, evitando che la comunicazione istituzionale anticipi, sul piano della percezione collettiva, un giudizio di responsabilità non ancora formato. La direttiva (UE) 2016/343 ha tradotto tale esigenza in una prescrizione specifica: l’art. 4 impone agli Stati membri di assicurare che le dichiarazioni pubbliche delle autorità e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino l’indagato o l’imputato come colpevole prima dell’accertamento legale della responsabilità. Il considerando 16 precisa che neppure la presenza di elementi sufficienti a giustificare una misura processuale autorizza l’impiego di un linguaggio che trasformi il sospetto in un’affermazione anticipata di colpevolezza. [14] Nel recepire la direttiva, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 ha previsto all’art. 2 il divieto per le autorità pubbliche di indicare come colpevole, prima della condanna irrevocabile, la persona sottoposta a indagini o l’imputato. Alla violazione consegue la facoltà dell’interessato di chiedere una rettifica che, ove la richiesta sia fondata, deve intervenire entro quarantotto ore ed essere resa pubblica con modalità idonee ad assicurarle il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione originaria. [15] Il medesimo decreto interviene, all’art.3, sui rapporti tra uffici di Procura e organi d’informazione, subordinando la diffusione di notizie relative ai procedimenti penali alla stretta necessità per le indagini o alla ricorrenza di specifiche ragioni di interesse pubblico. La comunicazione deve rendere riconoscibile la fase in cui il procedimento si trova ed evitare ogni formulazione che presenti l’indagato o l’imputato come colpevole (le conferenze stampa, riservate ai casi di particolare rilevanza pubblica, richiedono una decisione motivata). A tali prescrizioni si accompagna il divieto di attribuire ai procedimenti pendenti denominazioni suscettibili di pregiudicare la presunzione di innocenza. [16] Allo stesso principio è ricondotta la disciplina dei provvedimenti giudiziari, nei quali l’art. 115-bis c.p.p. vieta di indicare indagati e imputati come colpevoli al di fuori delle decisioni sulla responsabilità penale, ferma l’eccezione relativa agli atti del Pubblico Ministero diretti a dimostrarla. [17]
RICADUTE IN TERMINI PRATICI
La ricaduta pratica è facilmente intuibile, dato che se un’operazione investigativa viene comunicata come equivalente a una definitiva individuazione dei responsabili o se una misura cautelare è descritta già nei termini di una condanna, la rappresentazione dell’addebito come fatto accertato anticipa il giudizio agli occhi dell’opinione pubblica. [18] La giurisprudenza convenzionale aveva del resto individuato il problema ben prima dell’adozione della citata direttiva. Nel caso Allenet de Ribemont c. Francia, relativo a una conferenza stampa nella quale alcuni alti funzionari francesi avevano presentato il ricorrente come uno degli istigatori di un omicidio mentre il procedimento era ancora pendente, la Corte EDU ravvisò una violazione dell’art. 6 § 2, CEDU, distinguendo la legittima informazione sull’attività investigativa dall’affermazione pubblica di una responsabilità non ancora definitivamente accertata. [19] Il medesimo principio può assumere rilievo anche oltre la definizione del processo. Ad esempio, nella sentenza Allen c. Regno Unito, la Grande Camera ha infatti riconosciuto che la garanzia dell’art. 6 § 2, CEDU opera nei procedimenti successivi sufficientemente collegati a quello penale, imponendo alle autorità di non trattare la persona assolta come se ne fosse stata accertata la colpevolezza. [20] Resta, tuttavia, necessario distinguere gli obblighi gravanti sulle autorità pubbliche dall’attività informativa svolta dai privati. La presunzione di innocenza costituisce anzitutto una garanzia nei confronti dell’esercizio del potere pubblico e non può essere trasposta senza mediazioni nel dibattito giornalistico o nella comunicazione tra cittadini, che trovano tutela nella libertà di espressione. Ciò non esclude la necessità di individuare strumenti attraverso i quali le informazioni giudiziarie continuino a distinguere l’ipotesi investigativa, l’accusa e il risultato dell’accertamento, soprattutto quando le modalità della loro conservazione ne rendano possibile la circolazione ben oltre la fase processuale cui si riferiscono. Non è mancata poi autorevole dottrina che ha segnalato come il linguaggio istituzionale, nel rapporto con il dibattito pubblico e con le dinamiche del “populismo penale”, possa mettere in discussione l’effettività della presunzione di innocenza. [21] A tale rischio si aggiunge la citata dimensione temporale della memoria digitale, nella quale il contenuto accusatorio può sopravvivere indefinitamente alla conclusione del procedimento.
CITIZEN FORENSICS E DEMOCRATIZZAZIONE DELL’ACCUSA
Il coinvolgimento dei cittadini nell’analisi di vicende di interesse pubblico non costituisce, di per sé, un fenomeno distorsivo, potendo contribuire, ad esempio, ad una spinta all’individuazione di errori giudiziari o al recupero di fonti di prova trascurate. L’impiego dell’open source intelligence nella documentazione di violazioni dei diritti umani, crimini internazionali e abusi altrimenti difficilmente conoscibili dimostra, tuttavia, come l’utilità di simili attività dipenda dal rigore del metodo adottato. Il Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations, elaborato dall’OHCHR delle Nazioni Unite e dallo Human Rights Center dell’Università di Berkeley, individua a questo scopo criteri per l’identificazione, la conservazione e la verifica delle fonti, nonché per l’autenticazione dei materiali, la valutazione della loro affidabilità e la documentazione delle operazioni svolte. 22] L’assenza di un metodo verificabile può, al contrario, condurre ad attribuire valore dimostrativo a elementi inesatti o interpretati senza il necessario contesto. Chi segua una vicenda penale attraverso Internet può conoscere il contenuto di una conversazione intercettata senza disporre delle altre, esaminare una fotografia ignorandone la provenienza oppure leggere un verbale senza avere accesso agli atti che ne chiariscono o ridimensionano il contenuto. La disponibilità di un numero considerevole di informazioni può così accompagnarsi a una conoscenza apparente e soltanto parziale del fascicolo, insufficiente a comprendere il significato dei singoli elementi raccolti. Dall’aggregazione di questi frammenti prendono forma ricostruzioni che, per il modo in cui sono organizzate e presentate, possono assumere l’aspetto di un’istruttoria completa, pur senza essere sottoposti alle regole e alle garanzie che presiedono alla formazione e alla valutazione della prova nel procedimento penale. A tale limite si aggiunge la dimensione comunitaria dell’attività interpretativa. La ricostruzione collettiva di un caso comporta spesso la condivisione di un’ipotesi intorno alla quale si consolida l’identità del gruppo e, in queste condizioni, gli elementi che la contraddicono rischiano di essere considerati non come ragioni per rivedere la ricostruzione, ma – quasi come in uno schema da teoria del complotto – come dei dati da ridimensionare o escludere per preservare la coerenza complessiva dell’ipotesi stessa. L’accumulazione progressiva dei materiali può allora rafforzare l’apparente fondatezza dell’ipotesi iniziale, orientando a sua volta la selezione delle informazioni successive.
MEMORIA DIGITALE E DIRITTO ALL’OBLIO: L’AGGIORNAMENTO DELLE NOTIZIE GIUDIZIARIE
Il diritto all’oblio non coincide con la cancellazione indiscriminata delle informazioni, ma presuppone un bilanciamento fra l’interesse pubblico alla loro conservazione e il diritto della persona a non rimanere indefinitamente identificata con un fatto passato. Nell’ambito giudiziario, tale equilibrio si rivela particolarmente delicato quando alla diffusione iniziale dell’accusa non corrisponda un’analoga conoscibilità degli sviluppi successivi, poiché la memoria digitale non restituisce necessariamente con pari evidenza le diverse fasi di una medesima vicenda. Può così accadere che la notizia di un arresto rimanga agevolmente reperibile a distanza di anni, mentre l’esito favorevole del procedimento non risulti altrettanto visibile, né venga collegato all’informazione originaria. La giurisprudenza di legittimità ha affrontato questa difficoltà già con la sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012, relativa a una notizia di arresto conservata nell’archivio telematico di un quotidiano, alla quale erano poi seguiti sviluppi favorevoli per l’interessato. La Corte ha ritenuto necessario che il lettore fosse posto in condizione di conoscere l’evoluzione della vicenda mediante un collegamento contestuale, senza che l’esigenza di preservare il documento storico giustificasse una ricostruzione limitata alla sola fase iniziale del procedimento. [23] Sul medesimo equilibrio è intervenuta l’ordinanza n. 2893 del 31 gennaio 2023, pronunciata sulla domanda di due professionisti che, sottoposti nel 2003 agli arresti domiciliari e successivamente assolti con decisione definitiva, chiedevano la cancellazione dagli archivi di un quotidiano degli articoli ancora associati ai loro nomi, nei quali non si dava conto dell’esito del procedimento. La Cassazione, pur escludendo che il diritto all’oblio comporti la cancellazione o la modifica degli articoli legittimamente pubblicati, ha precisato che la tutela non si esaurisce nella deindicizzazione dei relativi collegamenti dai motori di ricerca: a fronte di una richiesta documentata, l’editore deve apporre, a margine o in calce alla notizia, una sintetica indicazione dell’esito giudiziario risultante da provvedimenti passati in giudicato. [24] La permanenza della fonte storica risulta così compatibile con l’esigenza di impedire che l’informazione originaria continui a circolare separata dai fatti successivamente accertati. Questa impostazione trova un possibile riferimento teorico nella nozione di “integrità contestuale”, secondo la quale la tutela della riservatezza dipende anche dall’appropriatezza della circolazione delle informazioni in rapporto ai soggetti coinvolti, alla natura dei dati e alle condizioni della loro trasmissione. [25] Trasposta al contesto giudiziario, tale prospettiva consente di cogliere come la veridicità della notizia al momento della pubblicazione non ne assicuri, di per sé, la completezza quando essa venga riproposta dopo ulteriori sviluppi processuali. La questione investe, sul piano dei diritti fondamentali, identità personale, riservatezza e protezione dei dati, entro la cornice dell’art.8 CEDU e degli artt.7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Prima ancora della cancellazione, il regolamento (UE) 2016/679 impone che i dati personali siano esatti e, ove necessario, aggiornati; coerentemente, l’art. 16 riconosce all’interessato non soltanto la rettifica dei dati inesatti, ma anche l’integrazione di quelli incompleti. L’art. 17 disciplina, invece, la cancellazione, sottoponendola a un bilanciamento che comprende, fra i relativi limiti, la libertà di espressione e informazione e le esigenze di archiviazione nel pubblico interesse. [26]
ESIGENZE DI CONTEMPERAMENTO
La stessa esigenza di contemperamento attraversa la disciplina del trattamento dei dati per finalità giornalistiche: l’art.85 GDPR richiede di conciliare la protezione dei dati personali con la libertà d’espressione, mentre gli artt.136 e 137 del Codice privacy consentono il trattamento anche in assenza di consenso, nel rispetto dei limiti propri dell’esercizio del diritto di cronaca e dell’essenzialità dell’informazione su fatti di interesse pubblico. [27] La questione ha trovato inoltre riconoscimento anche nel Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, in vigore dal 1° giugno 2025, nel quale l’art.10, lett. b), richiama l’aggiornamento delle notizie e, ove ne ricorrano i presupposti, la facilitazione dei processi di deindicizzazione; per la cronaca giudiziaria, l’art.24, lett. b), impone di dare notizia dell’assoluzione o del proscioglimento, non appena conosciuti, con appropriato rilievo e adeguata tempestività, mentre la lett. d) richiede che rimangano distinguibili le diverse posizioni soggettive e le fasi dell’accertamento. [28] Nella stessa direzione si colloca la proposta di legge C. 632, approvata dalla Camera il 28 maggio 2026 e trasmessa al Senato come S. 1919, il cui esame in Commissione Giustizia si è concluso il 29 luglio 2026. Il testo prefigura l’inserimento dell’art.144ter nel Codice privacy, prevedendo, su richiesta dell’interessato, che la testata che abbia riferito del procedimento dia pubblicità, senza oneri, alla successiva assoluzione, al proscioglimento, al non luogo a procedere o all’archiviazione con rilievo adeguato allo spazio originariamente riservato alla vicenda. A fronte dell’inadempimento, è contemplata una segnalazione al Garante, al quale sarebbe attribuito il potere di ordinare la pubblicazione, previa decisione entro cinque giorni. [29] Occorre, poi, distinguere l’informazione originariamente illecita, rispetto alla quale rimangono esperibili i rimedi contro la diffamazione o il trattamento illegittimo dei dati, dalla notizia correttamente pubblicata che, per effetto degli sviluppi successivi, sia divenuta incompleta. In questa seconda ipotesi, la tutela non richiede necessariamente la cancellazione di ciò che era vero, ma può esigere che la notizia sia integrata con gli elementi indispensabili a comprenderne il significato attuale. La distinzione tra conservazione del contenuto presso la fonte e sua reperibilità attraverso una ricerca nominativa è stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia nella sentenza Google Spain del 2014. Un’informazione può, infatti, continuare a essere legittimamente conservata nell’archivio di un giornale e, qualora ne ricorrano i presupposti, non essere più restituita dal motore di ricerca fra i risultati associati al nome dell’interessato, senza che ciò comporti la sua rimozione dal sito originario. [30]
RIEVOCAZIONE DEI FATTI RISALENTI NEL TEMPO
Anche la giurisprudenza relativa alla rievocazione di fatti risalenti nel tempo conferma la necessità di una valutazione concreta dell’interesse informativo. Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sentenza n.19681/2019, hanno attribuito rilievo all’esistenza di un interesse pubblico attuale alla menzione del nominativo nell’ambito della ricostruzione giornalistica di un delitto avvenuto in epoca ormai remota. [31] La Grande Camera della Corte EDU, nel caso Hurbain c. Belgio, ha a sua volta ritenuto compatibile con la libertà di stampa l’anonimizzazione di un articolo d’archivio riguardante un incidente mortale, valorizzando il tempo trascorso, l’assenza di notorietà dell’interessato e il perdurare del pregiudizio. [32] Non ne discende un obbligo generalizzato di riscrittura degli archivi, ma la necessità di individuare rimedi proporzionati alle caratteristiche della vicenda e alla persistente rilevanza pubblica dell’informazione. Quanto ai contenuti inesatti, la Corte di giustizia, nella causa C-460/20, ha chiarito che la richiesta di deindicizzazione deve essere sostenuta da elementi pertinenti e sufficienti a dimostrare la manifesta inesattezza dell’informazione, o di una sua parte non secondaria, senza che sia necessario ottenere preventivamente una pronuncia giudiziaria nei confronti dell’editore. [33] Nel diritto interno, la riforma “Cartabia” (d.lgs. n. 150/2022) attraverso l’art.64ter disp. att. c.p.p., consente al destinatario di un provvedimento di archiviazione, di una sentenza di non luogo a procedere o di una sentenza di proscioglimento di chiedere che sia preclusa l’indicizzazione, ovvero che sia disposta la deindicizzazione dei contenuti relativi al procedimento nelle ricerche effettuate a partire dal proprio nome, secondo i presupposti e i limiti dell’art.17 GDPR. [34] La portata di tale disciplina è stata ulteriormente precisata dalla Cassazione civile che, con l’ordinanza n. 34217 del 26 dicembre 2025, ha escluso che l’annotazione del provvedimento favorevole determini una presunzione assoluta di fondatezza della domanda di deindicizzazione. Il gestore del motore di ricerca, il Garante e l’autorità giudiziaria conservano, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni, il potere di valutare l’istanza attraverso un bilanciamento concreto tra la posizione dell’interessato e i diritti all’informazione e di cronaca: l’annotazione sul provvedimento giudiziario favorevole non esaurisce, pertanto, la distinta valutazione sulla persistente reperibilità della notizia. [35]
RILEVANZA DELL’AGGIORNAMENTO
La rilevanza dell’aggiornamento emerge anche dalla prassi del Garante per la protezione dei dati personali che, con il provvedimento n. 71 del 13 febbraio 2025 (relativo al reclamo di una persona processata per rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio nell’esercizio di una funzione pubblica e successivamente assolta con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussisteva), ha distinto due articoli riguardanti la medesima vicenda: ha respinto la richiesta di deindicizzazione per quello correttamente integrato con l’assoluzione definitiva e l’ha invece accolta per il contenuto che continuava a citare soltanto la fase accusatoria. [36] Un’ulteriore applicazione del principio di completezza si rinviene nel provvedimento del Garante n.136 del 26 febbraio 2026, concernente l’archivio de “Il Sole 24 Ore”. In questo diverso caso l’interessato, coinvolto in una vicenda finanziaria svizzera e successivamente riconosciuto estraneo alle responsabilità contestate, con un riconoscimento per l’ingiusta detenzione, chiedeva che tali sviluppi fossero percepibili anche nella consultazione dell’archivio storico. Il quotidiano aveva aggiornato la versione digitale e l’anteprima dell’articolo, ma rappresentava l’impossibilità di modificare il PDF della pagina originaria. Nel corso del procedimento veniva tuttavia documentata la possibilità di associare al documento storico un livello informativo esterno, capace di rendere visibili gli sviluppi successivi senza alterarne il contenuto. Il Garante, riconosciuta l’idoneità tecnica della soluzione, ha disposto che l’aggiornamento fosse completato anche con l’indicazione della data dell’esito favorevole e risultasse percepibile tanto nell’anteprima e nella versione digitale quanto nella consultazione del PDF. [37] Ne risulta confermata la possibilità di preservare l’integrità dell’archivio assicurando, al tempo stesso, una conoscenza non parziale della vicenda. I rimedi sin qui esaminati, pur rappresentando strumenti concreti di tutela, condividono il limite operativo di un’attivazione dipendente, in misura considerevole, dall’iniziativa dell’interessato, chiamato prima a individuare le singole pubblicazioni, poi a documentare l’esito del procedimento e la sua eventuale definitività, infine a richiedere l’aggiornamento all’editore e, quando necessario, rivolgersi separatamente al motore di ricerca o al Garante. Anche quando l’istanza venga accolta, l’intervento può riguardare soltanto uno dei numerosi punti attraverso i quali l’informazione originaria continua a essere accessibile. La frammentarietà degli strumenti di tutela assume una particolare rilevanza rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale generativa, i quali non si limitano a rendere reperibili contenuti preesistenti, ma ne selezionano e ricompongono gli elementi in risposte unitarie. In tale contesto, anche la corretta menzione di un’indagine può determinare una rappresentazione fuorviante qualora venga omessa la successiva assoluzione irrevocabile, poiché l’incompletezza non riguarda necessariamente le singole informazioni utilizzate, bensì la ricostruzione complessiva che ne deriva. L’esigenza di aggiornamento investe, pertanto, anche le modalità di recupero e di elaborazione dei contenuti, rispetto alle quali gli obblighi di trasparenza previsti dall’AI Act non introducono una specifica garanzia generale di completezza delle informazioni giudiziarie restituite dai sistemi generativi. [38]
LA RIABILITAZIONE INFORMATIVA
I rimedi citati in precedenza intervengono anzitutto sul rapporto tra la vicenda giudiziaria e la fonte che l’ha riportata, ma non assicurano che i contenuti già riprodotti altrove siano ricondotti ai successivi sviluppi del procedimento. È su questa discontinuità, piuttosto che sulla previsione di un ulteriore obbligo generale di rettifica, che potrebbe fondarsi una proposta di «riabilitazione informativa». La nozione designerebbe un insieme coordinato di strumenti attraverso i quali rendere verificabile l’esito processuale e favorirne la corretta associazione alle informazioni precedenti, secondo modalità differenti per gli archivi giornalistici, i motori di ricerca, le piattaforme social e i sistemi generativi. L’ordinamento già contempla, del resto, ipotesi circoscritte di comunicazione delle rettifiche ai destinatari di dati personali, come quella prevista dall’art.19 GDPR; esse presuppongono, però, rapporti di trasmissione determinati e non risolvono il problema delle riproduzioni autonome che, una volta separate dalla fonte iniziale, continuano a circolare in altri ambienti informativi. [39] Per gli archivi editoriali, l’intervento non dovrebbe tradursi nella duplicazione di obblighi di aggiornamento già riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla deontologia professionale. Occorrerebbe, semmai, favorire la stabilità e la verificabilità del collegamento tra notizia ed esito sopravvenuto, rendendolo utilizzabile anche quando il contenuto venga richiamato da servizi esterni. Pertanto, il documento storico conserverebbe la propria integrità, mentre la contestualizzazione potrebbe accompagnarne le modalità successive di consultazione, senza imporre una riscrittura indiscriminata di titoli, articoli o archivi. Nelle ricerche effettuate a partire dal nome dell’interessato, l’eventuale collegamento a una fonte attendibile che documenti l’esito del procedimento potrebbe costituire, nei casi appropriati, un rimedio distinto dalla deindicizzazione. Una simile soluzione richiederebbe una domanda circostanziata e una valutazione della persistente rilevanza pubblica dei risultati, escludendo sia la prevalenza automatica dell’esito favorevole nell’ordinamento delle risposte, sia l’equiparazione tra certificazione del provvedimento e fondatezza della richiesta di deindicizzazione, già negata dalla Cassazione con l’ordinanza n.34217/2025. Quanto alle piattaforme social, il riemergere di contenuti relativi a fasi processuali ormai superate potrebbe giustificare, soprattutto presso gli operatori di maggiori dimensioni, forme di contestualizzazione riferite a pubblicazioni specificamente segnalate e accompagnate da documentazione verificabile. L’eventuale indicazione dell’esito, ove proporzionata alla natura del contenuto e all’interesse pubblico alla sua conoscenza, non dovrebbe comportarne necessariamente la rimozione, né risolversi in un controllo preventivo e indiscriminato delle comunicazioni degli utenti, incompatibile con il divieto di obblighi generali di sorveglianza sancito dall’art. 8 del Digital Services Act. [40]
MAGGIORI DIFFICOLTÀ
La difficoltà maggiore attiene, in ogni caso, alla verifica dell’informazione giudiziaria, perché non può pretendersi che ciascun operatore ricostruisca autonomamente gli esiti del procedimento, né che l’interessato sia costretto a ripresentare indefinitamente la medesima documentazione. Si potrebbe allora ipotizzare, quale sviluppo applicativo della logica sottesa all’art. 64-ter disp. att. c.p.p., un servizio pubblico di attestazione attivabile su richiesta dell’interessato, nel quale l’autorità competente certifichi esclusivamente la provenienza e il contenuto del provvedimento, la sua data, l’eventuale irrevocabilità e le successive modificazioni rilevanti. Una simile attestazione dovrebbe mantenere inequivoca la distinzione tra archiviazione, non luogo a procedere e assoluzione, senza attribuire ai primi due esiti un significato ulteriore. La separazione tra attestazione del fatto processuale e valutazione degli effetti sull’informazione costituirebbe tuttavia un limite, dato che l’autorità giudiziaria certificherebbe ciò che risulta dal provvedimento, senza decidere quali notizie debbano essere cancellate, quali risultati debbano acquistare maggiore visibilità o quali interpretazioni siano consentite. Uuna questione ulteriore riguarda i sistemi di intelligenza artificiale generativa, nei quali il recupero eventuale delle fonti si accompagna alla loro elaborazione in una risposta unitaria. In mancanza di fonti sufficienti, la risposta dovrebbe rendere riconoscibile il limite conoscitivo, senza presentare come definitivamente accertata una situazione processuale che non è stato possibile verificare. Le misure prospettate richiederebbero, infine, una disciplina attenta alla libertà di espressione e d’informazione, tutelata dall’art.21 Cost., dall’art.10 CEDU e dall’art.11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Anche un provvedimento favorevole non priva di rilevanza storica i fatti narrati, né sottrae la decisione giudiziaria allo scrutinio (ed eventuale critica) dell’opinione pubblica. La proporzionalità degli interventi dipenderebbe perciò da diversi fattori, come la natura dell’esito, il tempo trascorso, l’eventuale esposizione pubblica dell’interessato e la complessiva rilevanza della notizia.
LA CONDANNA CHE NESSUN GIUDICE HA PRONUNZIATO
L’accertamento giudiziario si svolge secondo regole e garanzie che attribuiscono un significato preciso ai suoi esiti, mentre il giudizio pubblico formatosi intorno a una vicenda penale, una volta sedimentato nella memoria digitale può sottrarsi a quella scansione temporale. Anche dopo la definizione eventualmente favorevole del procedimento, l’interessato può dunque continuare a essere identificato con l’ipotesi accusatoria nei suoi confronti, subendone conseguenze che possono incidere profondamente sulla sua vita personale e professionale, quasi fossero una sanzione al di fuori del processo. Si determina, infatti, una forma di esposizione sociale che, proprio perché estranea alle regole processuali, non conosce limiti temporali né strumenti di difesa paragonabili a quelli contemplati dall’ordinamento penale. È in questa prospettiva che la riabilitazione informativa assume un significato ulteriore rispetto ai tradizionali strumenti di tutela, poiché non mira a imporre una revisione del giudizio collettivo, ma a evitare che la conoscenza pubblica di una vicenda rimanga sostanzialmente estranea alla sua conclusione in sede giudiziaria. Non si tratta di attribuire alla sentenza il potere di riscrivere la memoria sociale, quanto di riconoscere che la effettiva conoscibilità dell’esito del procedimento debba costituire una condizione essenziale affinché ciascuno possa formarsi un giudizio basato sull’intera vicenda. Non si può certo pretendere che il giudizio dell’opinione pubblica debba necessariamente conformarsi a quello del Giudice, né che debba assumere il carattere dell’irrevocabilità di una decisione giudiziaria. Tuttavia, uno Stato di diritto non può restare indifferente dinanzi al paradosso di una memoria digitale nella quale l’accusa tende a sopravvivere alla propria smentita giudiziaria, acquistando una permanenza sociale persino maggiore di quella riconosciuta a una sentenza definitiva di assoluzione.
RIFERIMENTI
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[3] Reuters Institute for the Study of Journalism, Digital News Report 2026, Executive Summary: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2026/dnr-executive-summary
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[11] «Un sistema interamente o parzialmente automatizzato che una piattaforma online utilizza per suggerire informazioni specifiche, tramite la propria interfaccia online, ai destinatari del servizio o mettere in ordine di priorità dette informazioni anche quale risultato di una ricerca avviata dal destinatario del servizio o determinando in altro modo l’ordine relativo o l’importanza delle informazioni visualizzate», regolamento (UE) 2022/2065, art.3, lett. s) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065
[12] Regolamento (UE) 2022/2065, Digital Services Act, artt.27, 34 e 35: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065
[13] S. Vosoughi, D. Roy, S. Aral, The Spread of True and False News Online, Science, 359, 2018, pp. 1146-1151.
[14] Direttiva (UE) 2016/343, artt.3 e 4 e considerando 16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016L0343
[15] D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 2: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=21G00199&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-29&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=2&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[16] D.lgs. n. 188/2021, art.3, che ha modificato l’art.5 d.lgs. n.106/2006: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=21G00199&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-29&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=3&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[17] D.lgs. n.188/2021, art.4: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.codiceRedazionale=21G00199&art.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-29&art.flagTipoArticolo=0&art.idArticolo=4&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.progressivo=0&art.versione=1
[18] Cfr. L. Salvato, Profili della presunzione di innocenza e della modalità della comunicazione nel d.lgs. n.188 del 2021, in Giustizia Insieme, 1 aprile 2022: https://www.giustiziainsieme.it/it/giustizia-comunicazione/2270-profili-della-presunzione-di-innocenza-e-della-modalita-della-comunicazione-nel-d-lgs-n-188-del-2021
[19] Corte EDU, Allenet de Ribemont c. Francia, 10 febbraio 1995, ric. n.15175/89: https://hudoc.echr.coe.int/#{%22display%22:[%220%22],%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%2215175/89%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-57914%22]}
[20] Corte EDU, Grande Camera, Allen c. Regno Unito, 12 luglio 2013, ric. n.25424/09, §§ 103-104 e 126-134, https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122859
[21] G. Canzio, La presunzione di innocenza fra rito mediatico e populismo penale. Una questione (anche) di linguaggio e comunicazione istituzionale, in Giustizia Insieme, 7 maggio 2026: https://www.giustiziainsieme.it/print/articolo_pdf?id=3962
[22] OHCHR – University of California, Berkeley Human Rights Center, Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigations, United Nations, 2022: https://searchlibrary.ohchr.org/record/30334
[23] Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525: https://st.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2012/04/corte-cassazione-sentenza-5525-2012.pdf
[24] Cass. civ., Sez. I, ord. 31 gennaio 2023, n.2893: https://www.misterlex.it/cassazione-civile/2023/2893/
[25] H. Nissenbaum, Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life, Stanford University Press, Stanford, 2010: https://www.sup.org/books/law/privacy-context
[26] Regolamento (UE) 2016/679, artt.5, par. 1, lett. d), 16 e 17: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
[27] Art. 85 GDPR; d.lgs. n. 196/2003, artt.136 e 137 e regole deontologiche giornalistiche: https://www.garanteprivacy.it/codice
[28] Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, approvato l’11 dicembre 2024, in vigore dal 1° giugno 2025, artt.10, lett. b) e 24, lett. b) e d): https://www.odg.it/codice-deontologico-delle-giornaliste-e-dei-giornalisti/59465
[29] A.C. 632, XIX legislatura, approvato dalla Camera il 28 maggio 2026; A.S. 1919, recante «Modifica al codice […] in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento», art. 1 (proposto art. 144-ter del d.lgs. n. 196/2003). Scheda e iter: https://www.senato.it/leggi-e-documenti/disegni-di-legge/scheda-ddl?did=60172
[30] CGUE, Grande Sezione, 13 maggio 2014, Google Spain SL e Google Inc. c. AEPD e Mario Costeja González, C-131/12, ECLI:EU:C:2014:317: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62012CJ0131
[31] Cass., Sez. Unite, 22 luglio 2019, n.19681: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/VOLUME_I__RASSEGNA_ANNUALE_2023_rev.05_definitiva.pdf
[32] Corte EDU, Grande Camera, Hurbain c. Belgio, 4 luglio 2023, ric. n.57292/16: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-225814
[33] CGUE, Grande Sezione, 8 dicembre 2022, Google, C-460/20, punti 68-72: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0460
[34] Art.64ter disp. att. c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150. Cfr. nota del Ministero della Giustizia del 7 settembre 2023. https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_40_0.page?contentId=IGC443749
[35] Cass. civ., sez. I, ord. 26 dicembre 2025, n. 34217 (Rv. 677282-01 e 677282-02), in Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna mensile della giurisprudenza civile, dicembre 2025: https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rassegna_mensile_DICEMBRE_2025__Settore_civile.pdf
[36] Garante per la protezione dei dati personali, provv. 13 febbraio 2025, n.71, doc. web n. 10119716: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10119716
[37] Garante per la protezione dei dati personali, provv. 26 febbraio 2026, n.136, doc. web n. 10236253: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10236253
[38] Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt.50 e 113 e considerando 134: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/ita.
[39] Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art.19, relativo all’obbligo di comunicare le rettifiche, le cancellazioni e le limitazioni del trattamento ai destinatari cui siano stati trasmessi i dati, salvo impossibilità o sforzo sproporzionato: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32016R0679.
[40] Regolamento (UE) 2022/2065 (Digital Services Act), art.8, «Assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti»: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj?locale=it.


