Spett.le Direttore,
mi rivolgo a Lei in qualità di direttore responsabile di insidertrend.it per porre fine a una campagna di diffamazione post mortem attuata contro mio padre.
Il suo giornale ha pubblicato la notizia in diverse occasioni con grande prominenza nel giorno di messa online, tuttora raggiungibile online, sollevando il dubbio sull’integrità di mio padre.
https://www.insidertrend.it/2020/06/22/energia/venezuela-affaire-m5s-il-nostro-agente-a-caracas/
A distanza di quattro anni la vicenda giudiziaria relativa alla calunnia post mortem di mio padre relativa ai soldi in valigetta dal Venezuela si è chiusa definitivamente con una condanna per diffamazione del giornale e del giornalista che ha pubblicato questa menzogna. Sono infatti scaduti da poco anche i termini per l’eventuale ricorso in Cassazione dei condannati. Per sua conoscenza le allego la sentenza di condanna in secondo grado che a questo punto è da ritenersi definitiva. Ritengo che la vicenda sia particolarmente disgustosa perché questa diffamazione è avvenuta dopo diversi anni dalla morte di mio padre e ha visto il coinvolgimento dei servizi segreti anche italiani. Spero che la vostra testata vorrà dare una visibilità alla verità giudiziaria almeno pari a quella con la quale avete rilanciato il fatto diffamatorio. Vi invito inoltre a rimuovere gli articoli relativi a questa vicenda che pongono il dubbio sull’integrità di mio padre o comunque corredarli dell’aggiornamento in modo visibile nella parte alta della pagina. Tale intervento non solo garantirebbe il rispetto della memoria di Gianroberto Casaleggio e della sentenza emessa, ma confermerebbe anche il Vostro impegno a mantenere alta la credibilità della vostra testata.
Davide Casaleggio
L’OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
“Davide Federico Dante Casaleggio conviene in giudizio Diario ABC S.L., quale società editrice e Marcos Garcia Rey, quale giornalista, esponendo in sintesi che: il 15.6.2020 la testata giornalistica spagnola WWW.ABC.ES edita da Diario ABC S.L. pubblica un articolo, firmato da Marcos Garcia Rey, dal titolo “El chavismo financiò el Movimento 5 Estrellas que hoy gobierna en Italia”, corredato da un video riassuntivo della vicenda, con didascalie e foto dei personaggi coinvolti nella vicenda, tra i quali Gianroberto Casaleggio (padre dell’attore); nell’articolo viene riprodotta la foto di un documento, del quale il giornalista afferma di essere venuto in possesso; esso consiste in un messaggio con cui il 5.7.2010 il Direttore delle Operazioni Speciali dei Servizi Segreti militari venezuelani informa il Direttore dei medesimi Servizi in merito a un fatto specifico; in particolare, che una valigia contenente € 3.500.000,00 sarebbe stata inviata dai fondi segreti del Venezuela, su autorizzazione del Cancelliere Nicolas Maduro, a Gianroberto Casaleggio, promotore di un movimento di sinistra, rivoluzionario e anticapitalista in Italia; l’articolo ha avuto una straordinaria risonanza mediatica in Italia; tutti i giornali lo hanno ripreso e riportato nelle proprie prime pagine e tutti gli organi di informazioni radiotelevisivi ne hanno dato notizia; nell’articolo il giornalista afferma di avere inviato un questionario ad alti esponenti del Movimento 5 Stelle e ad altri soggetti senza ottenere risposte; nessun questionario è pervenuto all’attore; viene addebitato in tal modo un fatto gravissimo a una persona defunta e non in grado di difendersi; la notizia non è vera e lede la reputazione e la memoria di Gianroberto Casaleggio. (il testo integrale della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano viene pubblicato a seguito dell’articolo pubblicato da insidertrend.it il 22 giugno 2020, che a sua volta riprendeva una intervista di un’altra testata giornalistica nella quale si commentava l’articolo pubblicato da ABC).
ESTRATTO DELL’ARTICOLO PUBBLICATO DA INSIDERTREND.IT IL 22 GIUGNO 2020
VENEZUELA, affaire M5S. «Il nostro agente a Caracas»
Cosa è veramente successo dietro alla storia del presunto finanziamento “bolivariano” alla politica anti-sistema italiana? Si tratta esclusivamente di un trabocchetto estremamente tempestivo per staccare la componente massimalista dei pentastellati dal Governo Conte 2, oppure c’è di mezzo qualcosa d’altro? Secondo il presidente di FederPetroli Italia Michele Marsiglia bisogna seguire la «pista del petrolio»
La vicenda dei 3,5 milioni da Maduro a Casaleggio: «Gli attacchi arrivano, specialmente quando il piatto d’argento viene servito vuoto». Intervista di Jeta Gamerro, pubblicata su “L’Indro” il 19 Giugno 2020 – L’inizio della settimana è stato scosso dall’uscita di un reportage decisamente imbarazzante per il Movimento 5 stelle sul terzo quotidiano nazionale spagnolo, “ABC”, testata di orientamento monarchico e conservatore che è particolarmente attenta alle vicende venezuelane. «El chavismo financió el Movimiento 5 Estrellas que hoy gobierna en Italia», ha titolato la testata, un servizio a firma del rispettato giornalista freelance Marcos Garcia Rey, membro dell’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), quindi una firma che è decisamente difficile accusare di superficialità, faciloneria. Difficile non credergli quando assicura di aver fatto tutte le verifiche che in inchieste così calde e difficili si devono compiere.
Secondo il servizio di Rey, nel 2010 l‘allora presidente venezuelano Hugo Rafael Chávez Frias, avrebbe fatto inviare, in accordo con il suo ministro degli esteri Nicolàs Maduro – che alla sua morte gli è succeduto nella carica -, una valigia contenente 3,5 milioni di euro al consolato venezuelano di Milano, allo lo scopo di finanziare in nero il Movimento 5 stelle. Il console della legazione diplomatica venezuelana a Milano, Gian Carlo di Martino, avrebbe svolto un ruolo da intermediario, prima che il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio, ricevesse il denaro in contanti.
I diretti interessati hanno negato, Davide Casaleggio (figlio dello scomparso Gianroberto, n.d.r.) oltreché negare ha anche querelato, mentre la Procura della Repubblica di Milano ha avviato un’inchiesta. Ora è il tempo dell’attesa. Secondo alcuni osservatori latinoamericani da noi interpellati, posta l’abitudine politica di Maduro di finanziare movimenti e partiti anti-sistema, è difficile credere che abbia deciso di farlo a beneficio dell’allora neonato movimento di Grillo e Casaleggio, poiché non ci sarebbero tracce, neanche sul posto, che riconducono a Casaleggio e Maduro, fosse pure per interposta persona. (…)
LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO
- R.G. 2597/2023 + N.R.G. 2609/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- Maria Caterina Chiulli Presidente
- Elena Mara Grazioli Consigliere rel
- Silvia Brat Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte al n.r.g. 2597/2023 + n.r.g. 2609/2023 promosse in grado d’appello
DA
DIARIO ABC S.L. (C.F. B-82824195), elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GROSSI, 2 20121 MILANO presso lo studio dell’avv. PISAPIA MAURO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. NICORA FRANCESCO (NCRFNC84M03L319P) VIA TOMMASO GROSSI, 2 20121 MILANO;
APPELLANTE- APPELLATO
CONTRO
MARCOS GARCIA REY (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO GROSSI, 2 20121 MILANO presso lo studio dell’avv. SIRONI GIULIO ENRICO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. BURATO FRANCESCA (BRTFNC89T50F861G) VIA TOMMASO GROSSI 2 20121 MILANO;
APPELLATO- APPELLANTE
DAVIDE FEDERICO DANTE CASALEGGIO (C.F. CSLDDF76A14F205V), elettivamente domiciliato in VIA MATTEOTTI, 54 60121 ANCONA presso lo studio dell’avv. MATTIOLI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Diritti della personalita` (anche della persona giuridica) sulle seguenti conclusioni.
Per DIARIO ABC S.L.
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, disattesa ogni contraria stanza deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria ad integrale riforma della sentenza n. 6463/2023 del Tribunale di Milano – Sez. I Civile – dott. Di Plotti – pubblicata il 26 luglio 2023:
in via principale:
RIGETTARE le domande svolte dal Sig. Davide Federico Dante Casaleggio nei confronti di Diario ABC S.L. in quanto tutte infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti in via istruttoria:
ACQUISIRE il fascicolo relativo al procedimento penale Tribunale di Milano R.G.N.
20757/2020.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, spese forfetarie, anche con riferimento al Giudizio di Primo Grado, IVA e CPA come per legge.
Con ogni ulteriore riserva.
Per MARCOS GARCIA REY
Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, disattesa ogni contraria stanza deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria: in via principale:
integralmente riformare la sentenza n. 6463/2023 del Tribunale di Milano – Sez. I Civile – dott. Di Plotti – pubblicata il 26 luglio 2023 e per l’effetto:
rigettare le domande svolte dal Sig. Davide Federico Dante Casaleggio nei confronti del dott. Marcos Garcìa Rey in quanto tutte infondate in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in atti.
in via istruttoria: acquisire il fascicolo relativo al procedimento penale Tribunale di Milano R.G.N. 20757/2020.
In ogni caso: con vittoria di spese, compensi professionali, spese forfetarie, anche con riferimento a Giudizio di Primo Grado, IVA e CPA come per legge.
Con ogni ulteriore riserva.
Per DAVIDE FEDERICO DANTE CASALEGGIO: Voglia l’Ill.ma Corte di Appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
in via principale, nel merito: rigettare gli appelli proposti dal sig. Marcos Garcia Rey e dalla DIARIO ABC S.L. perché infondati in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e di onorario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato Diario ABC S.L. ha interposto appello avverso la sentenza n. 6463/2023 pubblicata in data 26 luglio 2023 con la quale il Tribunale di Milano sulle domande avanzate da Davide Federico Dante Casaleggio nei suoi confronti e nei confronti di Marcos Garcia Rey ha così statuito:
1) Accerta la natura diffamatoria dell’onore e della reputazione di Gianroberto Casaleggio dell’articolo dal titolo “El chavismo financiò el Movimiento 5 Estrellas que hoy gobierna en Italia” del 15.6.2020.
2) Condanna Diario ABC S.L. e Marcos Garcia Rey, in solido tra loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di Davide Federico Dante Casaleggio, della somma di € 20.000,00.
3) Condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore di Davide Federico Dante Casaleggio, liquidate in € 1.713,00 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge”.
In riforma della sentenza impugnata, Diario ABC ha chiesto il rigetto delle domande avanzate in primo grado da Davide Federico Dante Casaleggio.
Nessuno si è costituito per Marcos Garcia Rey.
Si è costituito Davide Federico Dante Casaleggio che ha chiesto il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata rubricata al N. R.G. 2597/2023.
All’udienza del 26 marzo 2024 è stata dichiarata la contumacia di Marcos Garcia Rey. Con separato atto di citazione Marcos Garcia Rey ha interposto appello avverso la medesima sentenza.
Nessuno si è costituito per Davide Federico Dante Casaleggio, né per DIARIO ABC che all’udienza del 26 marzo 2024 sono stati dichiarati contumaci. In tale udienza, il Consigliere istruttore ha poi disposto la riunione della causa N.R.G. 2609/2023 a quella rubricata al N.R.G 2597/2023 e preso atto che non vi erano ipotesi conciliative ha rimesso la causa in decisione e visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., ha fissato davanti a sé l’udienza del 28 maggio 2024 per la rimessione della causa in decisione (collegio decidente così come composto per la detta udienza), assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data di detta udienza, di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito di note di replica; ha assegnato altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 28 maggio 2024 per il deposito di note scritte sostitutive dell’udienza, salva l’applicazione di quanto disposto dal co. 4 dell’art. 127 ter ricorrendone i presupposti.
Esaminati gli scritti difensivi e le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa giunge ora in decisione. Prima di entrare nel merito delle singole censure articolate dagli appellanti questa Corte ritiene opportuno ripercorrere i fatti e gli avvenimenti da cui ha tratto origine la presente controversia chiaramente sunteggiati nella sentenza impugnata e qui di seguito riportati.
“Davide Federico Dante Casaleggio conviene in giudizio Diario ABC S.L., quale società editrice e Marcos Garcia Rey, quale giornalista, esponendo in sintesi che: il 15.6.2020 la testata giornalistica spagnola WWW.ABC.ES edita da Diario ABC S.L. pubblica un articolo, firmato da Marcos Garcia Rey, dal titolo “El chavismo financiò el Movimento 5 Estrellas que hoy gobierna en Italia”, corredato da un video riassuntivo della vicenda, con didascalie e foto dei personaggi coinvolti nella vicenda, tra i quali Gianroberto Casaleggio (padre dell’attore);
nell’articolo viene riprodotta la foto di un documento, del quale il giornalista afferma di essere venuto in possesso; esso consiste in un messaggio con cui il 5.7.2010 il Direttore delle Operazioni Speciali dei Servizi Segreti militari venezuelani informa il Direttore dei medesimi Servizi in merito a un fatto specifico; in particolare, che una valigia contenente € 3.500.000,00 sarebbe stata inviata dai fondi segreti del Venezuela, su autorizzazione del Cancelliere Nicolas Maduro, a Gianroberto Casaleggio, promotore di un movimento di sinistra, rivoluzionario e anticapitalista in Italia;
l’articolo ha avuto una straordinaria risonanza mediatica in Italia; tutti i giornali lo hanno ripreso e riportato nelle proprie prime pagine e tutti gli organi di informazioni radiotelevisivi ne hanno dato notizia;
nell’articolo il giornalista afferma di avere inviato un questionario ad alti esponenti del Movimento 5 Stelle e ad altri soggetti senza ottenere risposte;
nessun questionario è pervenuto all’attore; viene addebitato in tal modo un fatto gravissimo a una persona defunta e non in grado di difendersi; la notizia non è vera e lede la reputazione e la memoria di Gianroberto Casaleggio;
il 22.9.2020 la Procura Generale del Venezuela, sulla base di una perizia tecnica della Direzione centrale del controspionaggio militare, attesta che le informazioni pubblicate sono false, usando documenti falsificati;
l’attore vanta un diritto iure proprio a presentare la querela, è il soggetto passivo dell’offesa, in quanto titolare dell’interesse a difendere la memoria del congiunto. Conclude chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno non patrimoniale.
Si costituisce in giudizio Diario ABC S.L., evidenziando che:
manca l’indicazione del titolo giuridico in base al quale la società dovrebbe rispondere degli addebiti;
la società è proprietaria della testata giornalistica ABC.ES;
il Dott. Marcos Garcia Rey collabora da tempo con tale testata, è un giornalista spagnolo free lance che si dedica al giornalismo d’inchiesta;
egli nel giugno 2020 ha presentato alla redazione l’articolo per cui è causa e l’ha sottoposto alla revisione del direttore del quotidiano; ha precisato di avere ricevuto da una propria fonte e tramite WhatsApp la fotografia raffigurante un documento riservato della Direccion General de Inteligencia Militar del Venezuela, recante la data del 5.7.2010, con il riferimento alla valigia contenente € 3.500.000,00 che sarebbe stata consegnata a Gianroberto Casaleggio dal Console venezuelano a Milano, su indicazione di Nicolas Maduro, all’epoca Ministro degli Esteri;
il giornalista ha precisato di avere ricevuto l’informazione da una fonte pienamente attendibile e di avere condotto un’attenta attività di verifica;
l’articolo è stato quindi pubblicato;
il 22.9.2020 è giunta dalla Procuradoria General de la Republica venezuelana una richiesta di rettifica, nella quale si afferma che il documento è falso, richiesta alla quale non è stato dato seguito;
l’articolo è la estrinsecazione del diritto di svolgere l’attività di giornalismo d’inchiesta, espressione del più generale principio di libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost.;
sono rispettati i tre canoni di continenza, pertinenza e verità comunemente richiesti dalla giurisprudenza;
il danno è erroneamente quantificato.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande dell’attore nei propri confronti.
Si costituisce in giudizio Marcos Garcia Rey, evidenziando che:
ha ricevuto da una fonte, di cui non intende rivelare l’identità, un messaggio WhatsApp con una foto raffigurante un documento riservato della Direccion General de Inteligencia Militar venezuelana del 5.7.2010. in cui si fa riferimento a una valigia contenente l’importo di € 3.500.000,00 che sarebbe stata consegnata a Gianroberto Casaleggio dal Console venezuelano a Milano;
si è immediatamente attivato per verificare l’attendibilità della notizia; ha cercato di mettersi in contatto con tutti i soggetti e le istituzioni menzionate, consentendo loro in tal modo anche di smentire i fatti indicati nel documento; nessuno gli ha risposto;
sono stati rispettati i criteri di continenza, pertinenza e verità stabiliti dalla giurisprudenza;
non vi sono ulteriori attività di verifica che avrebbe potuto compiere;
il danno è stato erroneamente quantificato.
Conclude chiedendo il rigetto delle domande proposte nei propri confronti.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha accolto la domanda attorea, condannando i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal Casaleggio, quantificandolo in € 20.000,00 e ponendo, infine, a loro carico l’obbligo di rifondere all’attore le spese del grado. Nello specifico il Tribunale, dopo aver ritenuto ricorrere nel caso di specie l’ipotesi del c.d. «giornalismo d’inchiesta» e dopo aver affermato che «è evidente l’interesse pubblico alla notizia, trattandosi di fatti che investono in modo rilevante la vita politica italiana» e che «non vi è alcuna violazione del limite della continenza; in nessuna parte dell’articolo vengono utilizzate espressioni offensive o comunque lesive della reputazione del padre dell’attore», ha, tuttavia, sanzionato l’Articolo sotto il profilo della verità o veridicità delle notizie riportate.
Nello specifico ha ritenuto che nella fattispecie in esame «la maggior parte degli accertamenti compiuti dal giornalista fa riferimento a fonti che sono rimaste ignote nel presente giudizio. Pur tenendosi conto della difficoltà di accesso e di gestione di fonti come quelle in cui il convenuto afferma di essersi avvalso, il dato processuale che emerge è quello della impossibilità di verificare la verità di quanto affermato nell’articolo medesimo, a fronte dell’allegazione dell’attore in merito al fatto che la somma indicata nell’articolo non è mai stata ricevuta dal padre. A tal proposito si deve sottolineare come, da un lato, l’articolo non affermi che la somma è stata fisicamente consegnata a Gianroberto Casaleggio, ma solo spedita a tal fine (ferma restando sul punto l’ambiguità dell’espressione relativa all’attivazione del Console venezuelano Di Martino prima che il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio, ricevesse il denaro in contanti); dall’altro, che il titolo dell’articolo toglie ogni margine di dubbio al lettore, facendo espresso riferimento all’avvenuto finanziamento al Movimento 5 Stelle».
Ha poi evidenziato e ritenuto non irrilevante il fatto che l’articolo «non sia formulato in termini dubitativi, ma affermi con carattere di certezza, con ciò ingenerando la medesima convinzione in capo al lettore, che Maduro ha autorizzato l’invio della valigia, che ciò trova conferma nei documenti dei servizi segreti venezuelani; che il Console italiano ha svolto funzioni di intermediario; che ciò è avvenuto prima che il destinatario finale ricevesse il denaro in contanti; che il denaro è stato inviato in modo sicuro e segreto attraverso canali diplomatici; che il denaro proviene dai fondi riservati gestiti dal Ministro degli Interni. Il giornalista ha quindi presentato ogni passaggio del trasferimento dei fondi come certo e riscontrato, ingenerando nel lettore analoga convinzione di certezza».
Ha dato poi rilievo alla nota della Procura Generale della Repubblica Bolivariana del Venezuela del 22 settembre 2020 indirizzata al «Direttore del Quotidiano ABC Spagna» nella quale si afferma la falsità del documento allegato all’articolo, mentre non ha dato rilievo a quanto allegato dai convenuti circa le dichiarazioni rilasciate da Hugo Carvajal e al fatto che sono stati inviati, prima della pubblicazione, questionari senza ottenere risposta. Accertata, quindi, la natura diffamatoria dell’articolo, il Tribunale ha poi proceduto alla liquidazione del danno subito dall’attore.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello sia DIARIO ABC S.L. sia MARCOS GARCIA REY, affidando il gravame agli stessi motivi di censura che verranno, pertanto, esaminati congiuntamente. Con il primo motivo, gli appellanti denunciano: «violazione ed erronea applicazione dell’art. 21 primo comma Cost., articolo 10 primo comma CEDU, articolo 2, terzo comma della Legge n. 69 del 1963 e art. 200 c.p.p.».
Lamentano che la sentenza impugnata non contenga alcun addebito nei confronti di DIARIO ABC e che sia stata condannata solo in quanto «editore della testata
giornalistica WWW. ABC.ES» e che il Tribunale abbia violato i principi Costituzionali e sovranazionali, le norme civilistiche e le norme processuali in tema dell’apprezzamento delle prove e dell’onere della prova. Nello specifico assumono che il Tribunale abbia applicato erroneamente le regole in materia di libera manifestazione del pensiero di cui all’art. 21, primo comma della Costituzione, l’articolo 10, primo comma CEDU, la Legge Professionale n. 69 del 1963 e l’art. 200 c.p.p. in quanto, pur riconoscendo il diritto del giornalista alla riservatezza delle fonti, ha, tuttavia, fatto discendere dal rifiuto del giornalista di rivelare le sue fonti conseguenze a lui sfavorevoli.
Con il secondo motivo gli appellanti denunciano: «Violazione ed erronea applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c. in relazione ad ipotesi di diffamazione a mezzo stampa». Lamentano che il Tribunale abbia da loro preteso il soddisfacimento di un onere della prova non dovuto, in quanto evidenziano che non si richiede al giornalista di compiere un’indagine sulla verità della notizia, ma unicamente di compiere diligentemente il proprio lavoro di indagine e di ricerca, di verificare le proprie fonti e di provvedere alla pubblicazione solo dopo aver dato la possibilità all’interessato di fornire la propria versione dei fatti.
Lamentano poi che il Tribunale abbia individuato in modo erroneo l’onere probatorio su di loro gravante al fine di scriminare la loro condotta e abbia dato rilevanza alle allegazioni dell’attore, peraltro, terzo e non direttamente coinvolto e alle smentite del Governo venezuelano, e non, invece, al fatto che il Giornalista abbia cercato di contattare i soggetti menzionati nell’articolo perché esprimessero una loro opinione; alle dichiarazioni del sig. Carvajal che aveva confermato anche pubblicamente i fatti narrati nell’Articolo e agli elementi formatisi successivamente alla pubblicazione dell’Articolo che avevano confermato ex post la verosimiglianza della notizia, tra cui il doc. 15 (un’e-mail firmata dal Sig. Ricardo Cusanno Maduro), tutti fattori che denotano la diligenza dell’attività svolta da Diario ABC e dal Giornalista.
Con il terzo motivo, gli appellanti denunciano: «Violazione ed erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c.». Lamentano che il Tribunale abbia violato l’art. 115 c.p.c. in quanto non ha correttamente apprezzato il fatto che le fonti del dott. Garcia, rimaste anonime, avevano già consentito in passato di pubblicare notizie ed inchieste rilevanti comunque correlate ai fatti oggetto dell’Articolo e non abbia valorizzato le dichiarazioni rese anche alla Stampa da Hugo Carvajal e che sono state ritenute già in passato assolutamente attendibili anche da parte della Polizia Fiscale, tutti fatti che non erano stati oggetto di specifica contestazione da parte dell’appellato.
Con il quarto motivo gli appellanti denunciano erronea applicazione dell’art. 2043 c.c.. Lamentano che il Tribunale abbia ritenuto negligente la condotta del giornalista che aveva fatto affidamento sul Documento che si presentava come documento ufficiale dello Stato venezuelano, munito anche del relativo sigillo che ne attestava la provenienza e che il dott. Garcia Rey aveva verificato sia sottoponendolo alle sue fonti, sia mediante il raffronto con documenti comparativi.
Con il quinto motivo gli appellanti denunciano: «Contrasto della sentenza con le risultanze istruttorie del procedimento penale a carico del sig. Garcia Rey: i fatti sopravvenuti alla rimessione in decisione della causa nell’ambito del giudizio di primo grado». Lamentano che il Tribunale non abbia tenuto in considerazione il fatto che nel corso del giudizio di primo grado il Pubblico Ministero abbia richiesto l’archiviazione degli atti e delle indagini a carico del dott. Garcia Rey e promosse in seguito alla denuncia e querela sporta dall’appellato e dall’allora capo politico del Movimento 5 Stelle, sig. Vito Crimi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che i motivi possano essere congiuntamente esaminati stante la loro stretta connessione. La vicenda prende spunto da un articolo pubblicato dalla società Diario ABC S.L. in data 15 giugno 2020, a firma del giornalista Marcos Garcia Rey, dal titolo “El chavismo financiò el Movimento 5 Estrellas que hoy gobierna en Italia” (Il chavismo ha finanziato il Movimento 5 Stelle che oggi governa in Italia). Il giornalista affermava che «El cónsul de la legación diplomática de Venezuela en Milán, Gian Carlo di Martino, actuó como intermediario antes de que el destinatario final, Gianroberto Casaleggio, recibiera el dinero en metálico» (traduzione: Il console della legazione diplomatica venezuelana a Milano, Gian Carlo di Martino, ha agito da intermediario prima che il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio, ricevesse il denaro in contanti).
L’articolo pubblicato sul quotidiano ABC era corredato da un video riassuntivo della vicenda, completo di didascalie e foto dei personaggi citati, tra cui una fotografia di Gianroberto Casaleggio (padre dell’odierno attore) e di Beppe Grillo con la didascalia «Gianroberto Casaleggio, cofundador junto a Beppe Grillo del M5E» e la foto di un «documento» del quale il giornalista asseriva di essere venuto in possesso. Tale «documento» (inserito nel corpo dell’articolo come un tutt’uno) veniva indicato come un documento riservato della Direccion General de Inteligencia Militar del Paese con il quale, in data 5 luglio 2010, il Direttore delle Operazioni Speciali dei servizi segreti militari venezuelani informava il Direttore Generale dei medesimi Servizi circa una situazione riferita dall’Addetto Militare venezuelano in Italia e precisamente: il diplomatico avrebbe chiesto la possibilità di indagare su una valigetta contenente euro inviata al Console del Venezuela a Milano.
Nello specifico si informava che una valigetta contenente 3,5 milioni di euro era stata inviata «dai fondi segreti del Paese amministrati dal ministro dell’Interno Tarek el Aissami» dietro autorizzazione del Cancelliere [ministro degli Esteri] Nicolas Maduro; che l’invio era stato effettuato in forma segreta e sicura attraverso la valigia diplomatica e che i soldi erano destinati a «un cittadino italiano, di nome Gianroberto Casaleggio che è il promotore di un movimento di sinistra, rivoluzionario ed anticapitalista in Italia».
L’azione risarcitoria proposta dall’attore, oggi appellato, si inquadra nel disposto di cui all’art. 2043 c.c., deducendosi una condotta dolosa, o quantomeno colposa, del giornalista, integrante atto illecito produttivo di un danno ingiusto in termini di lesione dell’onore e della reputazione del danneggiato.
Nello specifico, l’appellato Davide Casaleggio, già attore in primo grado che agisce in proprio e nella qualità di figlio ed erede di Gianroberto Casaleggio, non contesta l’inchiesta giornalistica sui fondi illeciti ai partiti, ciò che contesta è l’attribuzione «specificamente ad una persona (defunta) un fatto grave ed illecito sotto diversi profili, non da ultimo quello fiscale, accusandosi Gianroberto Casaleggio di aver percepitoovviamente senza denunciarli al fisco- milioni di euro provenienti dall’estero» (vedi atto di citazione primo grado pag.7) e «l’attacco personale al padre, Gianroberto Casaleggio, accusato di un fatto specifico», ossia di aver ricevuto il denaro in questione (cfr. comparsa di costituzione appello pag. 6-7).
Deducono, invece, gli appellanti, convenuti in primo grado, la liceità della pubblicazione dell’Articolo incriminate in quanto esercizio di diritti costituzionalmente protetti afferenti alla libertà di manifestazione del pensiero, di critica e di cronaca e assumono che il Tribunale, affermando che non era stata fornita la prova della verità, anche putativa, della notizia, avrebbe applicato erroneamente le regole in materia del giornalismo di inchiesta e che, secondo i principi stabiliti dalla Suprema Corte, imponevano una meno rigorosa e comunque diversa valutazione dell’attendibilità della fonte, risultando sufficiente, per escludere il carattere diffamatorio di una pubblicazione, la ricorrenza di un oggettivo interesse ad informare l’opinione pubblica, l’uso di un linguaggio non offensivo e la non violazione della correttezza professionale, limiti tutti rispettati dal giornalista.
Secondo gli appellanti, l’articolo era stato pubblicato dopo che erano emersi precisi riscontri delle informazioni assunte. Il giornalista, diligentemente, aveva verificato il contesto storico relativo alle informazioni riportate nel documento; verificato il ruolo ricoperto da tutti i soggetti menzionati nel Documento; sottoposto la fotografia del Documento all’esame di tre diverse fonti altamente qualificate; verificato con l’ausilio di due agenti dei servizi segreti che l’emblema della Direccion General de Inteligencia Militar del Venezuela, la firma, lo stile del testo riportato; cercato di mettersi in contatto con tutti i soggetti e le istituzioni menzionate nel documento, senza, tuttavia, ottenere risposta.
Va, preliminarmente, osservato che non è stata messa in discussione dalle parti la circostanza affermata dal Tribunale secondo cui l’articolo in contestazione va ricondotto alla fattispecie del c.d. giornalismo di inchiesta, i cui limiti sono stati puntualmente enunciati dalla giurisprudenza della Suprema Corte. Si è così affermato da parte dei Giudice Supremi come «nel giornalismo d’inchiesta occorre valutare non tanto l’attendibilità e la veridicità della notizia quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede oltre che la maggiore accuratezza possibile posta dal giornalista nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità». Si osserva come «il giornalista di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l’interesse pubblico all’oggetto dell’indagine giornalistica ed il diritto della collettività ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti la libertà, sicurezza salute e ad altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti». (Cass. 4036/2021; Cass. 16236/2010).
Si afferma ancora nella giurisprudenza della Cassazione come il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando indichi motivatamente e argomentatamente un sospetto di illeciti, con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi normativi per poter essere chiarite (Cass. Sez. 5 penale n. 9337/2013).
Si precisa altresì come il solo fatto che una notizia sia stata riferita in forma dubitativa non è sufficiente ad escludere l’idoneità a ledere la reputazione altrui. Anche le espressioni dubitative, come quelle insinuanti, allusive, sottintese, ambigue, suggestionanti, possono, infatti, essere idonee ad integrare il reato di diffamazione, quando, per il modo con cui sono poste all’attenzione del lettore, fanno sorgere in quest’ultimo un atteggiarsi della mente favorevole a ritenere l’effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati (sentenza n. 9337/2013 cit).
L’applicazione dei suddetti principi, nella fattispecie in esame, porta a confermare il carattere diffamatorio dell’articolo giornalistico in contestazione. Ed, infatti, seppur come già evidenziato dal Tribunale, l’articolo non abbia affermato «che la somma è stata fisicamente consegnata a Gianroberto Casaleggio, ma solo spedita a tal fine», tuttavia «il titolo dell’articolo toglie ogni margine di dubbio al lettore, facendo espresso riferimento all’avvenuto finanziamento al Movimento 5 Stelle».
In primo luogo va osservato, come già ritenuto dal Tribunale, che il contenuto dell’articolo rappresenta l’attività di avvenuto finanziamento al Movimento 5 Stelle e che tale attività sia stata riportata in termini di certezza, posto che la notizia del trasferimento dei fondi non è stata comunicata in termini di mera possibilità. Ed, infatti, viene affermato con carattere di certezza che Maduro ha autorizzato l’invio della valigia; che ciò trova conferma nei documenti dei servizi segreti venezuelani; che il Console italiano ha svolto funzioni di intermediario; che ciò è avvenuto prima che il destinatario finale ricevesse il denaro in contanti; che il denaro è stato inviato in modo sicuro e segreto attraverso canali diplomatici; che il denaro proviene dai fondi riservati gestiti dal ministro degli Interni.
Il giornalista, quindi, non ha voluto sottoporre al lettore un sospetto, circa l’avvenuto finanziamento al Movimento 5 Stelle, ma ha utilizzato espressioni idonee ad ingenerare nel lettore la convinzione dell’effettiva corrispondenza a verità dei fatti narrati, compresa, quindi, e per la parte che qui interessa, la consegna del denaro a Gianroberto Casaleggio.
In particolare, nel pezzo in contestazione è dato leggere quanto segue: «…. Il console della legazione diplomatica venezuelana a Milano, Gian Carlo di Martino, fungeva da intermediario prima che il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio, ricevesse il denaro in contanti. Il documento indica Casaleggio come “promotore di un movimento rivoluzionario e anticapitalista di sinistra nella Repubblica italiana”. In secondo luogo, ritiene la Corte, condividendo la valutazione del primo giudice, che gli elementi oggettivi di riscontro della attendibilità delle fonti anonime, invocate dagli appellanti, siano del tutto inconsistenti.
Ed, infatti, gli elementi addotti non consentono di ritenere provato il profilo più problematico dal quale il presente giudizio ha preso origine, ossia l’attribuzione a Gianroberto Casaleggio di un fatto specifico, contestato dal figlio, ovverossia la consegna del denaro indicata nell’articolo. Sotto questo profilo, gli appellanti, già convenuti in primo grado, non sono stati in grado di attribuire alcun fondamento obiettivo alla vicenda narrata nell’articolo. Se, infatti, Ugo Carvajal, che ha confermato di aver ricoperto il ruolo di direttore del controspionaggio militare del Venezuela dal 2004 al 2014, ha confermato come vera l’informazione circa il finanziamento di partiti politici italiani vicini alla ideologia della sinistra venezuelana all’epoca al potere da parte del Governo del Venezuela attraverso il trasferimento di danaro contante per via diplomatica al Consolato di Milano, tuttavia ha affermato di non essere a conoscenza della gestione del denaro in Italia una volta arrivato al Consolato.
Il documento, poi risultato falso, riporta esclusivamente il preteso invio della valigetta al Console Venezuelano a Milano. Il giornalista, invece, ha affermato che «il console della legazione diplomatica venezuelana a Milano, Gian Carlo di Martino, ha agito da intermediario prima che il destinatario finale, Gianroberto Casaleggio, ricevesse il denaro in contanti». Lo stesso giornalista in sede di verbale di interrogatorio di persona sottoposta ad indagini ha, peraltro, affermato testualmente «su domanda preciso che non ho invece dettagli su come avvenisse la Consegna a Casaleggio dopo che la valigia diplomatica era arrivata nella sede del consolato di Milano».
La circostanza poi che il giornalista abbia ritenuto confermati i fatti solo perché ha inviato un questionario a diversi soggetti (Vito Claudio Crimi, Luigi di Maio, Beppe Grillo, Gian Carlo di Martino, Nicolas Maduro, Terek el Aissami) senza ottenere risposta è elemento del tutto evanescente per accreditare l’ipotesi di un coinvolgimento del Casaleggio, in quanto il giornalista proprio perché non ha ottenuto una risposta avrebbe dovuto astenersi dalla pubblicazione. Va ricordato che il difetto del requisito della verità, necessario ai fini della sussistenza della causa di giustificazione, si rinviene anche nel caso in cui l’esponente diffonda notizie in cui a elementi di verità si confondano circostanze non veritiere con l’obiettivo di alterare il contenuto complessivo della notizia diffusa e infondere nel lettore una falsa percezione del fatto riportato.
Nel caso di specie la notizia pubblicata presenta elementi, consegna del denaro a Gianroberto Casaleggio, non verificata con la conseguenza che, con riguardo ad essa, non sussiste il rispetto dei limiti di liceità dell’attività giornalistica e, in particolare, quello della verosimiglianza dei fatti riportati, nei termini sopra riferiti. Gli odierni appellanti avrebbero, infatti, dovuto indicare e non lo hanno fatto qualche elemento aggiuntivo per provare la pretesa consegna del denaro a Gianroberto Casaleggio. Il giornalista non ha indicato un nome che gli abbia confermato la circostanza della consegna del denaro, solo vaghe fonti anonime e un documento che si è poi dimostrato falso.
Lo stesso giornalista, peraltro, in sede di verbale di interrogatorio di persona sottoposta alle indagini ha affermato testualmente «su domanda preciso che non ho invece dettagli su come avvenisse la consegna a Casaleggio dopo che la valigia diplomatica era arrivata nella sede del consolato di Milano». Non si tratta di aspetto fattuale secondario o marginale, atteso che, nel caso in questione, Gianroberto Casaleggio viene sostanzialmente tacciato di un fatto grave, ossia di aver percepito milioni di euro provenienti dall’estero, ovviamente senza denunciarli al fisco. Da ultimo si rileva l’insufficienza a fornire la prova della realtà dei fatti la richiesta di archiviazione, peraltro opposta, avanzata dal P.M. nei confronti del giornalista all’esito delle indagini avviate dietro querela dell’appellato, in proprio e nella qualità di figlio ed erede di Gianroberto Casaleggio, e del Sig. Claudio Vito Crimi, nella qualità di Capo Politico e rappresentante pro tempore dell’associazione “Movimento 5 stelle” in relazione alla pubblicazione dell’Articolo, in quanto, seppur il P.M. ha avuto modo di raccogliere ulteriori elementi che confermano la verosimiglianza dei fatti narrati nell’Articolo quantomeno per quanto riguarda l’interesse del Governo chavista per il nascente Movimento 5 Stelle e la prassi di inviare denaro contante tramite valigia diplomatica, nulla viene detto con riferimento al fatto specifico qui contestato della consegna del denaro a Gianroberto Casaleggio.
Analogamente priva di rilievo è la comunicazione di cui al doc. 15 (un’e-mail firmata dal Sig. Ricardo Cusanno Maduro con cui confermato ex post la verosimiglianza della notizia) in quanto pervenuta successivamente alla diffusione dell’articolo e non può, quindi, contribuire alla eventuale valutazione della condotta del giornalista in termini di verità putativa.
Per tale fatto specifico, dunque, l’offesa arrecata alla reputazione di Gianroberto Casaleggio appare ingiusta e non scriminata dal corretto esercizio dell’attività giornalistica, dando luogo a responsabilità risarcitoria degli odierni appellanti. Questi ultimi lamentano poi che il Tribunale abbia riconosciuto il risarcimento di un danno non patrimoniale in favore dell’attore senza che quest’ultimo avesse provato l’illiceità della condotta del giornalista e della testata, ovvero della negligenza del giornalista che non ha svolto il proprio lavoro con la dovuta diligenza. Il motivo non ha fondamento.
Come insegna la Suprema Corte «è certamente vero che in tema di responsabilità civile per diffamazione, il danno all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima (Cass. 9799\2019; Cass. 25420\2017, Cass. 13153\2017).
Osserva il Collegio come l’attribuire ad un soggetto condotte gravi senza alcun riscontro effettivo, costituisca un’offesa all’onore ed alla dignità dell’accusato. Per quanto attiene l’entità del risarcimento nessuna censura sul punto è stata fatta. Quanto alla doglianza di Diario ABC che si duole per essere stato ritenuto responsabile senza che nei suoi confronti fosse stato mosso alcun addebito se ne rileva l’infondatezza atteso che in caso di diffamazione sono civilmente responsabili in solido il proprietario della pubblicazione e l’editore. Tale corresponsabilità va riferita a tutti i danni derivanti dal reato sia nell’ipotesi che lo stesso venga accertato in sede penale sia nell’ipotesi che la sussistenza della fattispecie criminosa venga riconosciuta ai fini risarcitori in sede civile.
Per i motivi su esposti l’appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti ed in favore dell’appellato. Esse si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, dell’attività defensionale svolta e dei parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in complessivi euro 8.470,00 di cui euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva ed euro 4.287,00 per la fase decisionale, esclusa quella istruttoria non celebratasi, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a. come per legge. Sussistono da ultimo i presupposti per il versamento da parte degli appellanti DIARIO ABC S.L. e Marcos Garcia Rey dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da DIARIO ABC S.L. e da MARCOS GARCIA REY nei confronti di DAVIDE FEDERICO DANTE CASALEGGIO avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.6463/2023 pubblicata in data 26 luglio 2023 così dispone:
1) Rigetta gli appelli e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna DIARIO ABC S.L. e MARCOS GARCIA REY a rifondere le spese di lite nei confronti di DAVIDE FEDERICO DANTE CASALEGGIO che liquida in complessivi euro 8.470,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA, CPA, come per legge.
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti DIARIO ABC S.L. e Marcos Garcia Rey dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Elena Mara Grazioli Maria Caterina Chiulli