DIRITTO DI REPLICA, media e processi. Sentenza Eni-Nigeria: il «cane a sei zampe» attacca Report

«Sconcerto – si afferma da San Donato Milanese - per le informazioni false e strumentali diffuse nel corso della trasmissione della Rai, questo mentre scende il giudicato sui fatti della vicenda Nigeria e sull’estraneità dei manager del Gruppo ai fatti corruttivi»

A cura di Eni – San Donato Milanese (MI), 3 novembre 2021. «In merito a quanto riportato nell’anticipazione trasmessa lunedì scorso dalla trasmissione “Report”, Eni desidera esprimere il proprio sconcerto per le informazioni false e strumentali mandate in onda anche attraverso le dichiarazioni del calunniatore Vincenzo Armanna e del pregiudicato Piero Amara, ai quali Report, al contrario del Tribunale di Milano, continua ad attribuire spazio e attendibilità». Così si esordisce nel duro comunicato stampa di replica diffuso da Eni, del quale insidertrend.it da contezza attraverso la sua integrale pubblicazione.

L’INCONTRO DEL 2014

(…) L’anticipazione ha avuto come oggetto la registrazione video di un incontro avvenuto il 28 luglio 2014 presso la sede dell’imprenditore Ezio Bigotti (di cui Amara era il legale), nel quale Armanna, in presenza di Amara e di altri soggetti, per obiettivi di profitto personale rispetto a operazioni su attività nigeriane della società, dichiarò di voler colpire alcuni manager Eni poiché ritenuti ostacolo rispetto ai propri fini criminali. Eni ricorda che proprio pochi giorni a seguire, in seguito alle deposizioni dello stesso Armanna presso la Procura di Milano, l’ex AD di Eni (Paolo Scaroni, n.d.r.) e l’attuale AD (Claudio Descalzi) vennero effettivamente iscritti nel registro degli indagati nel processo Eni-Nigeria.

Ciò premesso e specificato che Eni ha denunciato da alcuni anni Armanna e Amara per le dichiarazioni false rilasciate in diversi ambiti di indagine, senza alcun esito da parte della Procura di Milano, la società ribadisce quanto segue: Eni, al contrario di quanto sostiene Report, non ha mai avuto a disposizione il video in questione, né la sua trascrizione integrale, prima che l’opportunità di acquisirlo emergesse nell’ambito del processo Eni-Nigeria il 23 luglio 2019.

UNO STRALCIO DI POCHE PAGINE

Eni disponeva solamente di uno stralcio di poche pagine, inutilizzabile ai fini difensivi e processuali. Al contrario, la Procura di Milano ne disponeva fin dalla primavera del 2017: per quale motivo, ci chiediamo, non lo depositò né in fase di udienza preliminare, né agli atti del processo, se non su richiesta della Corte? Ricordiamo infatti che l’obbligo di deposito di tale documento era in carico ai PM, e non a Eni (che non l’aveva), come si evince dall’imputazione formulata dalla Procura di Brescia nei confronti di De Pasquale e Spadaro.

Al contrario di quanto sostenuto da Report e dal calunniatore Armanna, il video non fu registrato da Amara per incastrare Armanna per conto di Eni, ma dal padrone di casa Bigotti, che usava registrare gli incontri che avvenivano presso la propria sede.

Dimostrazione ne è la registrazione anche di un secondo video, del 18 dicembre 2014, sempre presso la sede di Bigotti, in cui Armanna non compare e nel quale Piero Amara promette di «eliminare» un altro manager Eni, confermando lo schema criminale. Anche questo video è in mano alla Procura di Milano, nonché pubblico e disponibile su siti di informazione: sarebbe davvero singolare che Report non ne tenesse conto nel suo servizio. Amara, quindi, non registrò alcunché, tanto è vero che Eni non ricevette nulla da lui, né nell’imminenza della registrazione, né successivamente.

AMARA E ARMANNA

È provato in molteplici documenti depositati da Eni presso la Procura di Milano che Amara e Armanna operassero contro la società con il supporto (e in alcuni casi la complicità) di alcuni ex manager interni, tempestivamente allontanati da Eni, lucrando altresì, grazie a questi appoggi, dalle attività di trading della società Napag, che riuscì a concludere alcune operazioni commerciali con il gruppo. Eni ha denunciato Napag da oltre ventisette mesi, con prove certe e inequivocabili delle truffe subite, indicandone tempi, modi e responsabili, incomprensibilmente fino a oggi senza alcun riscontro da parte della Procura di Milano, con grave danno a Eni.

Dal tenore e dai contenuti delle domande che la trasmissione Report inviò a Eni nel marzo 2019 sulle vicende nigeriane, risultò chiaro che la redazione, al contrario di Eni, disponesse della trascrizione integrale del video e probabilmente del video stesso. A questo proposito, Eni trova assolutamente inaccettabile che il servizio pubblico, invece di condividere tale documento con i propri ascoltatori per un’informazione completa e corretta sulla vicenda, si sia prestato a fungere da intermediario di comodo condividendolo con il pluripregiudicato Amara e l’imputato Armanna facilitando un coordinamento di dichiarazioni tra i due, con conseguente inquinamento probatorio.

LE SENTENZE DEL PROCESSO ENI-NIGERIA

Vi sono infine le sentenze, che in questo susseguirsi di falsità vengono inspiegabilmente relegate in secondo piano: il primo grado del processo Eni-Nigeria si è concluso lo scorso marzo con l’assoluzione della società e dei suoi manager “perché il fatto non sussiste”. E lo stesso esito, in secondo grado, ha poi posto fine al processo collegato contro Emeka Obi e Gianluca Di Nardo. È infine notizia recente che la Procura Generale ha respinto la richiesta di ricorso in Cassazione da parte della Nigeria contro l’assoluzione di Obi e Di Nardo, determinando di conseguenza il passaggio in giudicato della «non sussistenza» di quegli stessi fatti imputati come reati a Eni e ai suoi manager, e dichiarando come «non si può dubitare che i manager Eni, così come gli intermediari, sono estranei alla condotta tipica del reato di corruzione».

L’estraneità del management di Eni a fatti corruttivi in Nigeria altro non fa che confermare ciò che la società ha sempre saputo e rappresentato in ogni sede rispetto alle calunniose dichiarazioni di Amara e Armanna: agivano nell’interesse loro o di loro sodali, e non certo per sviare o depistare indagini a carico di innocenti che (oltre a non avere commesso alcuni dei fatti sotto indagine di rilevanza penale), in quanto tali, ovviamente non ne avevano alcuna necessità o interesse.

Eni, per completezza di informazione sulle vicende descritte, rinvia al proprio sito (https://eni.com/it-IT/media/caso-opl245-processo-nigeria/nostre-risposte-report.html), dove è possibile consultare la comunicazione inviata da Eni a Report prima dell’anticipazione e molteplici documenti ufficiali a supporto di quanto sostenuto dall’azienda.

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