AMBIENTE, edilizia. Via libera del Parlamento al decreto legislativo per l’efficienza energetica

Le Commissioni Industria del Senato e Attività produttive della Camera dei Deputati hanno espresso parere positivo (contraria la Lega) sullo schema di decreto legislativo che recepirà la direttiva europea 2018/844, che modificherà quelle attualmente in vigore dal 2010 e 2012

Le Commissioni Industria del Senato e Attività produttive della Camera dei Deputati hanno espresso parere positivo sullo schema di decreto legislativo del Governo per recepire la direttiva europea 2018/844 sull’efficienza e la prestazione energetica nell’edilizia, che modifica quelle precedenti, in vigore rispettivamente dal 2010 e dal 2012.

Lo schema di decreto è stato concepito al fine di promuovere il miglioramento delle prestazione energetica degli edifici, tenuto conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste e ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.

Esso in particolare prevede l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per l’edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, oltre alla strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale da attuare entro il 2050.

Inoltre, la promozione delle competenze e della formazione nei settori edile e dell’efficienza energetica e le modifiche alla disciplina sull’attestato di prestazione energetica.

Entrambe le commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole, formulando tuttavia alcune osservazioni, tra le quali quelle in materia di informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione; sull’opportunità di avviare campagne istituzionali su base nazionale per informare cittadini, imprese e pubblica amministrazione sui risparmi finanziari, sul maggiore benessere e comfort e il minor consumo di energia degli interventi di riqualificazione.

Inoltre, si rileva che nell’art. 7, che dispone che il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti venga effettuato dalla medesima autorità che concede gli incentivi tenendo conto di vari criteri, tra i quali la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione,  sia aggiunto un ulteriore criterio, quello della riduzione dell’impronta di carbonio generata dal ciclo di vita del materiale impiegato o il minore livello di energia grigia degli inerti riciclati utilizzati per la ristrutturazione.

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